COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.com e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 92 Del 21 Aprile 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 5.3.1. A.S.D. VOLTURINO – AVVERSO PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI DEL G.S.T. – COMUNICATO UFFICIALE N. 83 (SQUALIFICA CALCIATORE – AMMENDA SOCIETÀ – OBBLIGO RISARCIMENTO DANNI) (GARA VOLTURINO – ALTILIA SAMNIUM DEL 20.03.2016 – CAMPIONATO 1^ CATEGORIA GIRONE B – 8^ RITORNO)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.com e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 92 Del 21 Aprile 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 5.3.1. A.S.D. VOLTURINO – AVVERSO PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI DEL G.S.T. – COMUNICATO UFFICIALE N. 83 (SQUALIFICA CALCIATORE – AMMENDA SOCIETÀ – OBBLIGO RISARCIMENTO DANNI) (GARA VOLTURINO – ALTILIA SAMNIUM DEL 20.03.2016 – CAMPIONATO 1^ CATEGORIA GIRONE B – 8^ RITORNO) La Corte Sportiva di Appello, letto il ricorso, sentita la società che ha chiesto espressamente l’audizione e visti gli atti ufficiali di gara, osserva quanto segue. La ricorrente chiede a questa Corte Sportiva l’annullamento della ammenda di euro 300,00 e della squalifica di due giornate per il calciatore Melito Giuseppe, nonché l’annullamento dell’obbligo di risarcire i danni subiti dall’arbitro e dalla società Altilia Samnium. In sede di audizione è stato ribadito quanto riportato in ricorso con alcune precisazioni in merito agli episodi che hanno indotto il G.S. ad infliggere le suddette sanzioni. Preliminarmente viene rilevato che la sanzione della squalifica per due giornate del calciatore Melito Giuseppe non è impugnabile, in applicazione del disposto dell’art. 45, comma 3, lett. a), del C.G.S., con l’effetto che sul punto il ricorso va dichiarato inammissibile. In merito alla ammenda si ritiene che essa possa essere ridotta, pur lasciandola in limiti afflittivi, tenuto conto degli episodi che si sono verificati e della responsabilità oggettiva che ricade sulla società. Tutti gli episodi riportati nel supplemento di referto a firma dell’arbitro, entrata nel recinto di gioco di persona non iscritta in distinta, comportamento del pubblico e danni alla autovettura del direttore di gara, vengono di fatto confermati dalla società ricorrente anche se giustificati e rappresentati in modalità diverse da quelle indicate dal direttore di gara. Vengono negati solo i presunti danni subiti dalle auto con le quali la squadra avversaria aveva raggiunto il campo di gioco. I motivi che portano alla riduzione della ammenda vanno ricondotti in particolare ai comportamenti della persona entrata nel recinto di gioco, che la ricorrente giustifica con la esigenza di un necessario ed urgente intervento tecnico sulla caldaia degli spogliatoi, e degli spettatori, che, consistiti per lo più in espressioni offensive ed ingiuriose, non sono sfociati in atti di violenza o di pericolo per qualcuno. Va, invece, confermato l’obbligo del risarcimento dei danni subiti dall’autovettura di proprietà dell’arbitro, nel rispetto di quanto previsto nel provvedimento del G.S. pubblicato sul C.U. n. 83 del 24 marzo 2016, che la società ricorrente non contesta esserci stati, pur se giustificato dalla impossibilità materiale di tenere la stessa in una zona adatta alla sua custodia. Ciò perché dagli atti risulta che l’auto è stata affidata ad un dirigente della società con le modalità previste dalla circolare n. 12 della Lega Nazionale Dilettanti del 12 novembre 2004 e, successivamente, i danni sono stati constatati nei termini previsti dalla stessa circolare. Diverso discorso va fatto per la disposizione del G.S. riportata nel medesimo provvedimento di cui sopra, che “fa obbligo alla società Volturino di risarcire i danni subiti … dalla società Altilia Samnium …”. Si ritiene che tale obbligo non può essere riconosciuto, e quindi confermato, da un Organo di Giustizia Sportiva, perché, nello specifico, non risulta regolamentato alcun affidamento in custodia alla società ospitante di beni o cose della società ospitata, senza che questo, però, possa influire sul risarcimento dei danni subiti se provati e documentati qualora risulti una responsabilità da parte della società di casa. La Corte Sportiva di Appello accoglie il ricorso in merito alla sanzione della ammenda, che riduce ad euro 250,00, ed all’annullamento dell’obbligo di risarcimento dei danni subiti dalla società Altilia Samnium, per i motivi indicati in premessa, che, pertanto, non va confermato; conferma l’obbligo di risarcimento dei danni subiti dall’auto del direttore di gara nelle modalità indicate dal G.S. e riportate nel C.U. n. 83 del 24 marzo 2016; dichiara inammissibile il ricorso avverso la squalifica per due giornate del calciatore Melito Giuseppe per i motivi pure indicati in premessa. Nulla per la tassa reclamo non versata.
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