COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 67 DEL 21/04/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale a) Ricorso della Società BENARZOLE 2012 avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 64 del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta del 14.4.2016 in riferimento alla gara BENARZOLE – F.C. SAVIGLIANO del 10.4.2016 valida per il Campionato Eccellenza – Girone B

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 67 DEL 21/04/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale a) Ricorso della Società BENARZOLE 2012 avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 64 del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta del 14.4.2016 in riferimento alla gara BENARZOLE – F.C. SAVIGLIANO del 10.4.2016 valida per il Campionato Eccellenza – Girone B La Società BENARZOLE reclama avverso il provvedimento del G.S. che ha squalificato il campo della ricorrente per una gara, inibito il dirigente MARASSO Gianpiero sino al 30.9.2016 ed inflitto alla società l'ammenda di euro 800,00, chiedendone l'annullamento o quantomeno la riduzione. Il Tribunale Federale ritiene il provvedimento del G.S. fondato e meritevole di conferma in tutte le sue parti. Si deve infatti osservare che il G.S. ha correttamente argomentato le ragioni della propria decisione ed ha inflitto sanzioni adeguate alla gravità delle condotte contestate al Marasso ed alla Società. Quanto accaduto nel dopo gara è a dir poco incredibile e non può trovare alcuna giustificazione, tantomeno nella asserita discutibile conduzione di gara da parte della terna arbitrale. Si è trattato di fatti gravissimi (ai limiti della rilevanza penale) posti in essere dalla tifoseria della reclamante che non può in alcun modo essere esonerata dalle proprie responsabilità essendo quantomeno in colpa per ciò che è accaduto. P.Q.M. Il Tribunale Federale dichiara di respingere il reclamo. Pone a carico della medesima la tassa di reclamo che non risulta versata.
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