COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 67 DEL 21/04/2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale Gara SALSASIO – BUTTIGLIERESE 95 La società ASCD BUTTIGLIERESE, con raccomandata spedita il giorno 11/04/2016, ha inteso proporre rituale reclamo avverso la regolarità della gara in epigrafe postulando la posizione irregolare del giocatore CANIPARI GIOVAMBATTISTA schierato in campo dalla controparte USD SALSASIO benchè, a detta della ricorrente, non regolarmente tesserato a favore della stessa.

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 67 DEL 21/04/2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale Gara SALSASIO - BUTTIGLIERESE 95 La società ASCD BUTTIGLIERESE, con raccomandata spedita il giorno 11/04/2016, ha inteso proporre rituale reclamo avverso la regolarità della gara in epigrafe postulando la posizione irregolare del giocatore CANIPARI GIOVAMBATTISTA schierato in campo dalla controparte USD SALSASIO benchè, a detta della ricorrente, non regolarmente tesserato a favore della stessa. Il reclamo è privo di fondamento. Esperite infatti le opportune verifiche presso l'Ufficio Tesseramenti del C.R. si è appurato che il summenzionato Canipari Giovambattista (nato il 22/06/1970) risulta regolarmente tesserato per la società Salsasio con decorrenza 02/02/2016. Atteso pertanto che il Canipari aveva pieno titolo a prendere parte alla gara oggetto del gravame, SI DELIBERA - di rigettare il reclamo dichiarandolo privo di fondatezza con conseguente omologazione della gara con il risultato conseguito in campo e cioè: SALSASIO - BUTTIGLIERESE 3-0 - di porre a carico della società Buttiglierese l'addebito della tassa reclamo che non risulta versata. - quanto sopra a scioglimento della riserva contenuta nel C.U. nº64 del 14/4/2016.
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