COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 78 del 21 Aprile 2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale GARA DEL 21/ 2/2016 SAN MARCO – FORTIS ALTAMURA
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 78 del 21 Aprile 2016
Delibera del Giudice Sportivo Territoriale
GARA DEL 21/ 2/2016 SAN MARCO - FORTIS ALTAMURA Il Giudice Sportivo; esaminati gli atti ufficiali; rilevato che: con preannuncio a mezzo fax seguito da tempestivo reclamo la società A.S.D. FORTIS ALTAMURA chiedeva la ripetizione della gara per grave errore tecnico addebitabile al Direttore di gara; che nello specifico veniva contestata all'Arbitro la decisione di aver convalidato una rete in favore dell'A.S.D. SAN MARCO - mentre il pallone sarebbe finito fuori e sarebbe entrato in porta da un buco presente nella rete. Questo Giudice Sportivo ha ascoltato personalmente i componenti della terna: uno degli assistenti ha riferito di non aver visto l'azione poichè svolgeva le sue mansioni dall'altra parte del campo, all'altezza della linea di centrocampo. Il secondo assistente ha dichiarato di aver indicato all'Arbitro la rimessa da fondo campo da parte della FORTIS ALTAMURA, pur non essendo sicuro dell'indicazione a causa del sole che gli batteva negli occhi. Alla luce dell'incerta valutazione tecnica - dopo essere stato consultato dall'Arbitro - ha rimesso a quest'ultimo la decisione finale. Il Direttore di gara in sede di supplemento ha confermato che un calciatore del SAN MARCO aveva colpito la palla di testa: il pallone aveva assunto una traiettoria parabolica ed era finito in rete. Ha confermato di aver visto l'assistente numero 1 segnalare con la bandierina la necessità di riprendere il gioco con una rimessa da fondo campo da parte della FORTIS ALTAMURA. Si era pertanto avvicinato al collaboratore, il quale precisava di non essere certo dell'indicazione fornita a causa del sole negli occhi, rimettendo ogni decisione al Direttore di gara. Pertanto aveva proceduto a convalidare la rete in base alla percezione personale dell'azione. Tanto premesso DELIBERA 1) di rigettare il reclamo proposto dall'A.S.D. FORTIS ALTAMURA e, per l'effetto, di addebitare la relativa tassa sul conto dell'istante; 2) di confermare il risultato conseguito sul campo di 3 - 1 in favore dell'A.S.D. SAN MARCO.