COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 78 del 21 Aprile 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale nel procedimento instaurato dalla Procura Federale nei confronti del sig. GUARINI Vito e della società A.S.D. ATLETICO ACQUAVIVA per rispondere: il sig. GUARINI Vito a titolo di responsabilità diretta, quale responsabile addetto per conto della società ospitante, per non aver adeguatamente vigilato sulla sicurezza interna dell’impianto sportivo, così concretando la violazione dell’art. 1 comma 1 bis del Codice di Giustizia Sportiva. e la società A.S.D. ATLETICO ACQUAVIVA a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi degli artt. 14, comma 1 e dell’art. 1 bis comma 1, nonché 4 commi 2,3 e 4 del Codice di Giustizia Sportiva per il comportamento posto in essere dai propri sostenitori resisi responsabili della commissione dei fatti disciplinarmente rilevanti, nonché per la mancata vigilanza da parte del suo dirigente.

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 78 del 21 Aprile 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale nel procedimento instaurato dalla Procura Federale nei confronti del sig. GUARINI Vito e della società A.S.D. ATLETICO ACQUAVIVA per rispondere: il sig. GUARINI Vito a titolo di responsabilità diretta, quale responsabile addetto per conto della società ospitante, per non aver adeguatamente vigilato sulla sicurezza interna dell’impianto sportivo, così concretando la violazione dell’art. 1 comma 1 bis del Codice di Giustizia Sportiva. e la società A.S.D. ATLETICO ACQUAVIVA a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi degli artt. 14, comma 1 e dell’art. 1 bis comma 1, nonché 4 commi 2,3 e 4 del Codice di Giustizia Sportiva per il comportamento posto in essere dai propri sostenitori resisi responsabili della commissione dei fatti disciplinarmente rilevanti, nonché per la mancata vigilanza da parte del suo dirigente. È presente per la Procura Federale l’avv. Nicola MONACO. È altresì presente l’Avv. Carlo LAERA quale difensore del sig. GUARINI Vito e della società A.S.D. ATLETICO ACQUAVIVA il quale si dichiara disponibile a raggiungere con la Procura Federale una intesa ai fini dell’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 23 Codice di Giustizia Sportiva. Il Sostituto Procuratore Avv. Nicola MONACO chiede un breve rinvio del presente procedimento al fine di valutare compiutamente i termini dell’accordo di cui all’art. 23 Codice di Giustizia Sportiva con sospensione dei termini di cui all’art. 34bis Codice di Giustizia Sportiva. Tutto ciò premesso il Tribunale Federale Territoriale rinvia il presente procedimento al 9/5/2016 alle ore 16.00 e dispone la sospensione dei termini di cui all’art. 34bis Codice di Giustizia Sportiva con effetto immediato.
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