• Stagione sportiva: 2015/2016
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 78 del 21 Aprile 2016
Delibera del Tribunale Federale Territoriale
nel procedimento: promosso dal Procuratore Federale della F.I.G.C. con nota del 14 Gennaio 2016 (prot. 6932/PF 15-16/SS/fda) nei confronti di: – CORVINO Georgia, Presidente p.t. dell’A.S.D. Corvino Academy Lecce; – A.S.D. Corvino Academy Lecce; per rispondere: la prima, della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, C.G.S., in relazione a quanto previsto dall’art. 22, co. 7, C.G.S., per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva avendo consentito al Sig. Mazzeo Vincenzo di svolgere attività di allenatore per l’A.S.D. Corvino Academy Lecce in costanza di squalifica; la seconda, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S. per le violazioni ascritte alla propria Presidente p.t., Sig.ra CORVINO Georgia, ed al Sig. Mazzeo Vincenzo;
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 78 del 21 Aprile 2016
Delibera del Tribunale Federale Territoriale
nel procedimento: promosso dal Procuratore Federale della F.I.G.C. con nota del 14 Gennaio 2016 (prot. 6932/PF 15-16/SS/fda) nei confronti di: - CORVINO Georgia, Presidente p.t. dell’A.S.D. Corvino Academy Lecce; - A.S.D. Corvino Academy Lecce; per rispondere: la prima, della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, C.G.S., in relazione a quanto previsto dall’art. 22, co. 7, C.G.S., per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva avendo consentito al Sig. Mazzeo Vincenzo di svolgere attività di allenatore per l’A.S.D. Corvino Academy Lecce in costanza di squalifica; la seconda, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S. per le violazioni ascritte alla propria Presidente p.t., Sig.ra CORVINO Georgia, ed al Sig. Mazzeo Vincenzo; Fatto Con denuncia del 29.05.2015 l’Associazione Italiana Allenatori esponeva che il Sig. Vincenzo Mazzeo, iscritto all’albo del Settore Tecnico Federale con la qualifica di , svolgeva le funzioni di allenatore per conto della Società deferita nel corso della gara Esperia Monopoli-Corvino Academy, finale del Campionato Regionale Giovanissimi svoltasi il 10.05.2015, pur essendo destinatario di precedente provvedimento di squalifica sino a tutto il 24.05.2015 giusta delibera della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico; Espletate le indagini a cura della P.F., nel corso delle quali veniva ascoltato oltre al Mazzeo anche l’allenatore dell’Esperia Monopoli Biasi Domenico, emergeva che il primo aveva svolto le funzioni di allenatore nella partita sopra indicata pur essendo effettivamente destinatario di un precedente provvedimento di squalifica (ancora da scontare all’epoca dei fatti) e che detto provvedimento era stato ritualmente pubblicato sul Comunicato ufficiale del Settore Tecnico n. 255 del 24.04.2015. Nel corso dell’audizione tenutasi dinanzi al Collaboratore della P.F., il Sig. Vincenzo Mazzeo ammetteva i fatti oggetto dell’attuale deferimento ed invocava a propria discolpa la mancata conoscenza del C.U. n. 255/15, nonché la mancata notifica individuale della sanzione. Ulteriori riscontri provenivano dall’esame della distinta dell’ASD CORVINO Sport Academy riguardante la finale Giovanissimi regionali del 10.5.2015 e, indirettamente, dagli allegati fotografici al verbale di audizione del Biasi Domenico in uno dei quali il Mazzeo è ritratto assieme ad alcuni calciatori; Con lettera racc. a/r del 07/03/2016 il Tribunale Federale Territoriale Puglia comunicava il deferimento alla Sig.ra CORVINO Georgia, nella qualità, e all’A.S.D. CORVINO Sport Academy Lecce e li convocava, unitamente alla P.F., per l’audizione dell’11.04.2015. A tale audizione nessuno compariva per i deferiti. Compariva, invece, l’Avv. Nicola Monaco per la P.F.. Dichiarata chiusa la fase istruttoria dibattimentale, il sostituto Procuratore Federale, dopo breve discussione, chiedeva l’accoglimento del deferimento e la condanna della Sig.ra Corvino Georgia, nella qualità, a mesi 2 (due) d’inibizione e la Società al pagamento di € 200,00 (duecento) di ammenda. Chiuso il Dibattimento il Tribunale si riservava. Motivi della decisione Considerato che nel corso dell’istruttoria la Procura Federale ha provato gli addebiti (v. documentazione e verbali di audizione acquisiti dal fascicolo della P.F. e non contestati). Accertato, infatti, che la Sig.ra CORVINO Georgia, nella qualità, ha consentito al Sig. Mazzeo Vincenzo di sedere in panchina nel corso della finale del 10.5.2015, valevole per il Campionato Regionale Giovanissimi, nonostante l’espresso divieto di cui all’art. 22, co. 7, che così recita: “i tecnici colpiti da squalifica non possono svolgere per tutta la durata della stessa alcuna attività inerente la disputa delle gare; in particolare sono loro preclusi, in occasione di gare, la direzione con ogni mezzo della squadra, l’assistenza alla stessa in campo e negli spogliatoi, nonché l’accesso all’interno del recinto di giuoco e degli spogliatoi”. Ritenuto, pertanto, che detto comportamento costituisca una violazione della clausola generale di lealtà e probità sportiva racchiusa all’art. 1bis, co. 1, C.G.S. e, che, ai fini della responsabilità ex art. 4, co. 2, C.G.S. debba, incidentalmente, dichiararsi violativa dell’art. 22, co. 7, cit. la condotta serbata dal Sig. Mazzeo Vincenzo; Ritenuto, altresì, che l’A.S.D. CORVINO Academy Lecce risponda per responsabilità diretta ed oggettiva dell’operato non regolamentare della propria Presidente p.t. (art. 4, co. 1, CGS) e del proprio allenatore (art. 4, co. 2, CGS), come incidentalmente accertato nella narrativa che precede; Ritenute congrue le sanzioni chieste dalla Procura Federale, poiché espressione di un equo bilanciamento tra l’esigenza di una punizione per i fatti accertati ed il grado di antigiuridicità degli stessi; PQM Il Tribunale Federale territoriale per la Puglia, sciogliendo la riserva, condanna la Sig.ra CORVINO Georgia, nella qualità, a medi 2 (due) d’inibizione e l’A.S.D. CORVINO Academy Lecce al pagamento dell’ammenda di € 200,00 (duecento).
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Delibera del Tribunale Federale Territoriale
nel procedimento: promosso dal Procuratore Federale della F.I.G.C. con nota del 14 Gennaio 2016 (prot. 6932/PF 15-16/SS/fda) nei confronti di: – CORVINO Georgia, Presidente p.t. dell’A.S.D. Corvino Academy Lecce; – A.S.D. Corvino Academy Lecce; per rispondere: la prima, della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, C.G.S., in relazione a quanto previsto dall’art. 22, co. 7, C.G.S., per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva avendo consentito al Sig. Mazzeo Vincenzo di svolgere attività di allenatore per l’A.S.D. Corvino Academy Lecce in costanza di squalifica; la seconda, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S. per le violazioni ascritte alla propria Presidente p.t., Sig.ra CORVINO Georgia, ed al Sig. Mazzeo Vincenzo;"