COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 78 del 21 Aprile 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale CAMPIONATO ECCELLENZA Gara: A.S.D. SPORTING PRO – A.S.D. BARLETTA 1922 del 3 Aprile 2016. (Reclamo della A.S.D. BARLETTA 1922 in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore LACARRA Giuseppe (n. 5 gare) di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 74 in data 7/4/2016 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 78 del 21 Aprile 2016
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
CAMPIONATO ECCELLENZA Gara: A.S.D. SPORTING PRO – A.S.D. BARLETTA 1922 del 3 Aprile 2016. (Reclamo della A.S.D. BARLETTA 1922 in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore LACARRA Giuseppe (n. 5 gare) di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 74 in data 7/4/2016 del Comitato Regionale Puglia). - Esaminati gli atti ufficiali; - letto il reclamo a margine citato; - udito il rappresentante della ricorrente; - effettuati i necessari accertamenti; rilevato che il comportamento del calciatore LACARRA Giuseppe è risultato solo irriguardoso nei confronti del direttore di gara e non eccessivamente violento nei confronti di un dirigente della squadra avversaria (che peraltro lo aveva provocato per cui trattasi di violenza reattiva); considerato che sulla base dei rilievi innanzi citati il calciatore LACARRA Giuseppe può essere adeguatamente punito con la squalifica per n. 4 giornate. P.Q.M. D E L I B E R A Ridursi a n. 4 giornate la squalifica inflitta al calciatore LACARRA Giuseppe; non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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