COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 78 del 21 Aprile 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Campionato Provinciale Giovanissimi. Gara: Real S.Giovanni – Sant’Onofrio del 02.04.2016. Reclamo dell’ASD Sant’Onofrio Calcio del 14.04.2016 avverso la squalifica per quattro gare effettive a carico del calciatore NARDELLA Aniello, assunta con decisione del Giudice Sportivo Territoriale, pubblicata sul Comunicato Ufficiale della Delegazione Provinciale di Foggia, FIGC-LND, n. 41 del 07.04.2016.
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 78 del 21 Aprile 2016
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
Campionato Provinciale Giovanissimi. Gara: Real S.Giovanni – Sant’Onofrio del 02.04.2016. Reclamo dell’ASD Sant’Onofrio Calcio del 14.04.2016 avverso la squalifica per quattro gare effettive a carico del calciatore NARDELLA Aniello, assunta con decisione del Giudice Sportivo Territoriale, pubblicata sul Comunicato Ufficiale della Delegazione Provinciale di Foggia, FIGC-LND, n. 41 del 07.04.2016. Esaminati gli atti ufficiali; Letto il reclamo come proposto; Considerato che la condotta posta in essere dal Sig. Nardella Aniello è consistita esclusivamente in una forma di protesta offensiva e volgare nei confronti del Direttore di gara e che, pertanto, la sanzione può essere rideterminata in due giornate di squalifica; Tutto quanto innanzi considerato e ritenuto, la Corte Sportiva di Appello Territoriale di Bari, in parziale accoglimento del reclamo ed in riforma della decisione gravata, DELIBERA 1) ridursi a 2 (due) giornate la squalifica inflitta al Sig. NARDELLA Aniello; 2) non addebitarsi alcuna tassa reclamo atteso l'esito del gravame.
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