COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°45 del 21 Aprile 2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale gara del 17/ 4/2016 BOTTIDDA CALCIO – ESTUDIANTES
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N°45 del 21 Aprile 2016
Delibera del Giudice Sportivo Territoriale
gara del 17/ 4/2016 BOTTIDDA CALCIO - ESTUDIANTES Il Giudice Sportivo, visto il rapporto arbitrale, osserva: -che al 35 del 1ºt. il direttore di gara ammoniva il calciatore nº7 della squadra dell'Estudiantes, Soro Enrico; -che dalle opportune verifiche è risultato che lo stesso calciatore non risulta tesserato per la Società Estudiantes e conseguentemente non coperto da assicurazione federale; -che per questa ragione il calciatore Soro Enrico non aveva titolo a prendere parte alla gara in epigrafe; -visti gli artt. 17 c.5/a e 29 c.7/a del Codice di Giustizia sportiva, DELIBERA di infliggere alla Società Estudiantes la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio, maturato nel corso della gara, di 9-1, poiché più favorevole alla società Bottidda Calcio.