DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°134 del 21/04/2016 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO A.P.D. LEONFORTESE – S.S.D. CITTÁ DI SCORDIA

DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°134 del 21/04/2016 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO A.P.D. LEONFORTESE – S.S.D. CITTÁ DI SCORDIA Il Giudice Sportivo, - visto il comunicato ufficiale n. 104/CFA del 14 aprile 2016 emesso dalla IV sezione della Corte Federale d’Appello che ha accolto il ricorso per revocazione proposto dalla S.S.D. CITTÁ DI SCORDIA avverso alla decisione assunta dalla III sezione della Corte Sportiva d’Appello con comunicato ufficiale n. 083/CSA del 26.2.2016, disponendone l’annullamento e rimettendo gli atti a codesto giudice per l’esame del merito; - esaminato il reclamo del 7 settembre 2015 proposto dalla S.S.D. CITTÁ DI SCORDIA con il quale si deduce la irregolare posizione, nella gara in epigrafe, del calciatore Speciale Filippo tesserato per la A.P.D. LEONFORTESE. - lette le ulteriori memorie inviate dalla SSD Città di Scordia entro il termine previsto dall’art. 21, C.G.S. CONI dalla SSD - rilevato che il calciatore summenzionato, all’epoca tesserato per la società Castelbuonese, ha preso parte, in data 16 aprile 2015, alla gara Castelbuonese-Castellamare, quarti di finale della fase regionale del campionato Juniores2014/2015, organizzato dal Comitato Regionale Sicilia ed a seguito della medesima gli è stata comminata la squalifica per una gara per “recidiva in ammonizione II infrazione”, di cui al C.U. n.501 del 17 aprile 2015 emesso dal Comitato Regionale Sicilia. - rilevato che la summenzionata squalifica non è stata scontata e che, pertanto, ai sensi dell’art. 22, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva il calciatore Speciale Filippo non aveva titolo a partecipare alla gara in oggetto P.Q.M. Delibera: 1) di accogliere il reclamo; 2) di infliggere alla A.P.D. LEONFORTESE la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; 3) di non addebitare la tassa di reclamo.
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