F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 072/TFN del 21 Aprile 2016 (124) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARCELLO Bonetto (all’epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nell’elenco FIGC dal 18.5.2009), GIUSEPPE Bonetto (all’epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nell’elenco FIGC), FEDERICO Bonetto (all’epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nell’elenco FIGC), EUSTACHIO VINCENZO Montemurro (all’epoca dei fatti Amministratore delegato con poteri di rappresentanza della società Varese Spa), LUCA Campedelli (all’epoca dei fatti Presidente con poteri di rappresentanza della società AC Chievo Verona Srl), GIOVANNI Sartori (all’epoca dei fatti responsabile dell’area tecnica con poteri di rappresentanza della società AC Chievo Verona Srl), società AC CHIEVO VERONA Srl e AS VARESE Spa – (nota n. 7320/55 pf14-15 AM/SP/ma del 25.1.2016).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 072/TFN del 21 Aprile 2016 (124) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARCELLO Bonetto (all’epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nell’elenco FIGC dal 18.5.2009), GIUSEPPE Bonetto (all’epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nell’elenco FIGC), FEDERICO Bonetto (all’epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nell’elenco FIGC), EUSTACHIO VINCENZO Montemurro (all’epoca dei fatti Amministratore delegato con poteri di rappresentanza della società Varese Spa), LUCA Campedelli (all’epoca dei fatti Presidente con poteri di rappresentanza della società AC Chievo Verona Srl), GIOVANNI Sartori (all’epoca dei fatti responsabile dell’area tecnica con poteri di rappresentanza della società AC Chievo Verona Srl), società AC CHIEVO VERONA Srl e AS VARESE Spa - (nota n. 7320/55 pf14-15 AM/SP/ma del 25.1.2016). Con provvedimento del 25 gennaio 2016 il Procuratore Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare: 1) Sig. Bonetto Marcello, all'epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nell'elenco della F.I.G.C. dal 18.5.2009; 2) Sig. Bonetto Giuseppe, all'epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nell'elenco della F.I.G.C.; 3) Sig. Bonetto Federico, all’epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nell'elenco della F.I.G.C.; 4) Sig. Montemurro Eustachio Vincenzo, all'epoca dei fatti amministratore delegato, con poteri di rappresentanza, della società AS Varese Spa; 5) Sig. Campedelli Luca, all'epoca dei fatti Presidente, con poteri di rappresentanza, della AC Chievo Verona Srl; 6) Sig. Sartori Giovanni; all'epoca dei fatti responsabile dell'area tecnica, con poteri di rappresentanza, della AC Chievo Verona Srl; 7) la società AC Chievo Verona Srl; 8) la società AS Varese Spa; per rispondere delle seguenti violazioni: - Sig. Marcello Bonetto all’epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nell'elenco della F.I.G.C. 1. - violazione dell'art.1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione (oggi art. 1 bis, del vigente CGS), degli artt.16, comma 8 e 20, commi 2, 3 e 9, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall'8.4.2010 al 31 marzo 2015, per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi, in concorso con l'agente di calciatori Sig. Giuseppe Bonetto, in quanto entrambi soci della I.F.A. International Football Agency di Marcello Bonetto & C. s.a.s. e della I.F.A. International Football Agency di Giuseppe Bonetto & C. s.a.s., per aver svolto attività nell'interesse della AS Varese 1910 Spa in occasione del tesseramento e stipulazione del contratto con il Sig. Raffaele Pucino del 26.7.2011, nel mentre il Sig. Giuseppe Bonetto aveva ricevuto mandato per la cura degli interessi del calciatore appena citato nell'ambito dei medesimi tesseramento e contratto; il tutto così come specificatamente esposto nella superiore parte motiva del presente provvedimento, sub A; 2. - violazione dell'art.1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione (oggi art.1 bis, del vigente CGS), dell'art. 19, commi 2 e 3, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall'8.4.2010 al 31 marzo 2015, nonché dell'art. 93, comma 1, delle NOIF, per non essersi assicurato che il proprio nominativo fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato tra AS Varese 1910 Spa ed il calciatore Raffaele Pucino datato 26.7.2011; il tutto così come specificatamente esposto nella superiore parte motiva del presente provvedimento, sub A; 3. - violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione (oggi art. 1 bis, del vigente CGS), degli artt.4, comma 2 lett. C, e 19, comma 3, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall'8.4.2010 al 31 marzo 2015, per essere stato sino al 28.12.2011 allo stesso tempo socio della I.F.A. International Football Agency di Marcello Bonetto & C. s.a.s. e della I.F.A. International Football Agency di Giuseppe Bonetto & C. s.a.s., società aventi entrambe quale oggetto sociale l'attività di agenti di calciatori; il tutto così come specificatamente esposto nella superiore parte motiva del presente provvedimento, sub A; - Sig. Giuseppe Bonetto, all'epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nell'elenco del F.I.G.C.; 1. - violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione (oggi art. 1 bis, del vigente CGS), degli artt. 16, comma 8 e 20, commi 2, 3 e 9, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall'8.4.2010 al 31 marzo 2015, per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi, in concorso con l'agente di calciatori Sig. Marcello Bonetto, in quanto entrambi soci della I.F.A. International Football Agency di Marcello Bonetto & C. s.a.s. e della I.F.A. International Football Agency di Giuseppe Bonetto & C. s.a.s., per aver svolto attività nell'interesse del calciatore Sig. Raffaele Pucino in occasione del tesseramento e stipulazione del contratto con la AS Varese 1910 Spa del 26.7.2011, nel mentre il Sig. Marcello Bonetto aveva ricevuto mandato per la cura degli interessi della società appena citata nell'ambito dei medesimi tesseramento e contratto; il tutto così come specificatamente esposto nella superiore parte motiva del presente provvedimento, sub A; 2. - violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione (oggi art. 1 bis, del vigente CGS), degli artt. 16, comma 8 e 20, commi 2, 3 e 9, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall'8.4.2010 al 31 marzo 2015, per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi, in concorso con l'agente di calciatori Sig. Federico Bonetto, per aver svolto attività nell'interesse del calciatore Raffaele Pucino in occasione del tesseramento e stipulazione del contratto con la AC Chievo Verona Srl del 13.8.2012, nel mentre il Sig. Federico Bonetto aveva ricevuto mandato per la cura degli interessi della società appena citata nell'ambito dei medesimi tesseramento e contratto; il Sig. Giuseppe Bonetto, infatti, è socio della I.F.A. International Football Agency di Giuseppe Bonetto & C. s.a.s., mentre il Sig. Federico Bonetto è socio I.F.A. International Football Agency di Marcello Bonetto & C. s.a.s. ed entrambe le società, sebbene formalmente distinte, costituiscono un unico centro di interessi ed attività, così come provato dalla circostanza che entrambe le compagini, oltre ad avere una denominazione sociale pressoché uguale ed avere per lungo tempo soci comuni, hanno la stessa sede, lo stesso dominio pec, un unico sito internet (www.ifaBonetto.it), nonché gli stessi recapiti telefonici ed indirizzi mail; il tutto così come specificatamente esposto nella superiore parte motiva del presente provvedimento, sub B; 3. - violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione (oggi art. 1 bis, del vigente CGS), degli artt. 4, comma 2 lett. C, e 19, comma 3, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall'8.4.2010 al 31 marzo 2015, per essere stato sino al 28.12.2011 allo stesso tempo socio della I.F.A. International Football Agency di Marcello Bonetto & C. s.a.s. e della I.F.A. International Football Agency di Giuseppe Bonetto & C. s.a.s., società aventi entrambe quale oggetto sociale l'attività di agenti di calciatori; il tutto così come specificatamente esposto nella superiore parte motiva del presente provvedimento, sub C; - Sig. Federico Bonetto, all'epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nell'elenco del F.I.G.C.; 1. - violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione (oggi art. 1 bis, del vigente CGS), degli artt. 16, comma 8 e 20, commi 2, 3 e 9, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall'8.4.2010 al 31 marzo 2015, per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi, in concorso con l'agente di calciatori Sig. Giuseppe Bonetto, per aver svolto attività nell'interesse della AC Chievo Verona Srl in occasione del tesseramento e stipulazione del contratto con il calciatore Sig. Raffaele Pucino del 13.8.2012, nel mentre il Sig. Giuseppe Bonetto aveva ricevuto mandato per la cura degli interessi del calciatore appena citato nell'ambito dei medesimi tesseramento e contratto; il Sig. Giuseppe Bonetto, infatti, è socio della I.F.A. International Football Agency di Giuseppe Bonetto & C. s.a.s., mentre il Sig. Federico Bonetto è socio I.F.A. International Football Agency di Marcello Bonetto & C. s.a.s. ed entrambe le società, sebbene formalmente distinte, costituiscono un unico centro di interessi ed attività, così come provato dalla circostanza che entrambe le compagini, oltre ad avere una denominazione sociale pressoché uguale ed avere per lungo tempo soci comuni, hanno la stessa sede, lo stesso dominio pec, un unico sito internet (www.ifaBonetto.it), nonché gli stessi recapiti telefonici ed indirizzi mail; il tutto così come specificatamente esposto nella superiore parte motiva del presente provvedimento, sub B; - Sig. Montemurro Eustachio Vincenzo, all'epoca dei fatti amministratore delegato, con poteri di rappresentanza, della società AS Varese Spa; 1. - violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione (oggi art.1 bis, del vigente CGS), degli artt.16, comma 8, 19, comma 3, e 20, commi 2, 3 e 9 del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall'8.4.2010 al 31 marzo 2015, per aver determinato una situazione di conflitto di interessi, per aver dato mandato al Sig. Marcello Bonetto, socio della I.F.A. International Football Agency di Marcello Bonetto & C. s.a.s. e della I.F.A. International Football Agency di Giuseppe Bonetto & C. s.a.s., alla prima delle quali lo stesso ha conferito i diritti economici della sua attività di agente, per la conclusione del contratto tra la AS Varese 1910 Spa ed il calciatore Sig. Raffaele Pucino datato 26.7.2011, nonostante il calciatore avesse rilasciato mandato all'agente di calciatori Sig. Giuseppe Benedetto che all'epoca dei fatti era socio delle stesse due società appena citate; tutto così come specificatamente esposto nella superiore parte motiva del presente provvedimento, sub A; 2. - violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione (oggi art. 1 bis, del vigente CGS), dell'art. 22, comma 4, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall'8.4.2010 al 31 marzo 2015, nonché dell'art. 93, comma 1 delle NOIF, per non essersi assicurato che il nominativo dell'agente Marcello Bonetto, cui la società dallo stesso rappresentata aveva conferito mandato, fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato tra AS Varese 1910 Spa ed il calciatore Raffaele Pucino datato 26.7.2011; il tutto così come specificatamente esposto nella superiore parte motiva del presente provvedimento, sub A; - Sig. Campedelli Luca, all'epoca dei fatti Presidente, con poteri di rappresentanza, della AC Chievo Verona Srl; 1. - violazione del disposto dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione (oggi art. 1 bis, del vigente CGS), degli artt. 16, comma 8 e 20, commi 2, 3 e 9, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall'8.4.2010 al 31 marzo 2015, per aver determinato una situazione di conflitto di interessi, per aver dato mandato al Sig. Federico Bonetto, socio della I.F.A. International Football Agency di Marcello Bonetto & C. s.a.s. alla quale lo stesso ha conferito i diritti economici della attività di agente per la conclusione del contratto con la AC Chievo Verona Srl ed il calciatore Sig. Raffaele Pucino datato 13.8.2012, nonostante il calciatore avesse dato mandato all'agente di calciatori Sig. Giuseppe Bonetto che all'epoca dei fatti era socio della I.F.A. International Football Agency di Giuseppe Bonetto & C. s.a.s., entrambe le società di agenti appena citate, infatti, sebbene formalmente distinte, costituiscono un unico centro di interessi ed attività, così come provato dalla circostanza che entrambe le compagini, oltre ad avere una denominazione sociale pressoché uguale ed avere per lungo tempo soci comuni, hanno la stessa sede, lo stesso dominio pec, un unico sito internet (www.ifaBonetto.it), nonché gli stessi recapiti telefonici ed indirizzi mail; il tutto così come specificatamente esposto nella superiore parte motiva del presente provvedimento, sub B; - Sig. Sartori Giovanni, all'epoca dei fatti responsabile dell'area tecnica, con poteri di rappresentanza, della AC Chievo Verona Srl; 1. -violazione del disposto dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione (oggi art. 1 bis, del vigente CGS), degli artt. 16, comma 8 e 20, commi 2, 3 e 9, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall'8.4.2010 al 31 marzo 2015, per aver determinato una situazione di conflitto di interessi, per aver concluso con l'assistenza del Sig. Federico Bonetto, socio della I.F.A. International Football Agency di Marcello Bonetto & C. s.a.s. alla quale lo stesso ha conferito i diritti economici della attività di agente per la conclusione del contratto con la AC Chievo Verona Srl ed il calciatore Sig. Raffaele Pucino datato 13.8.2012, nonostante il calciatore avesse dato mandato all'agente di calciatori Sig. Giuseppe Bonetto che all'epoca dei fatti era socio della I.F.A. International Football Agency di Giuseppe Bonetto & C. s.a.s.; entrambe le società di agenti appena citate, infatti, sebbene formalmente distinte, costituiscono un unico centro di interessi ed attività, così come provato dalla circostanza che entrambe le compagini, oltre ad avere una denominazione sociale pressoché uguale ed avere per lungo tempo soci comuni, hanno la stessa sede, lo stesso dominio pec, un unico sito internet (www.ifaBonetto.it), nonché gli stessi recapiti telefonici ed indirizzi mail; il tutto così come specificatamente esposto nella superiore parte motiva del presente provvedimento, sub B; - la società AC Chievo Verona Srl: a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dai propri tesserati Signori Campedelli Luca e Sartori Giovanni, all'epoca dei fatti oggetto di contestazione dotati di poteri di rappresentanza; - la società AS Varese 1910 Spa; a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio tesserato Sig. Montemurro Eustachio Vincenzo, all'epoca dei fatti oggetto di contestazione dotato di poteri di rappresentanza; Le memorie difensive Nei termini assegnati, gli incolpati Giuseppe, Marcello e Federico Bonetto, Giovanni Sartori, Luca Campedelli e Chievo Verona Srl hanno presentato memorie con le quali hanno negato ogni addebito, chiedendo il proprio proscioglimento. Tutti i difensori hanno in particolare contestato che nelle trattative oggetto di indagine si fosse mai verificata in capo ai soggetti deferiti una situazione di conflitto di interessi. Alla riunione del 18 marzo 2016 il TFN, vista l'istanza di differimento presentata dal difensore di Marcello Bonetto, ha rinviato il procedimento al 14 aprile 2016, con sospensione dei termini ai sensi dell'art. 34 bis del CGS Nel contempo, preso atto del Com. Uff. n. 264/A dell'11.2.2016, contenente la revoca dell'applicazione della società AS Varese 1910 Spa, ha dichiarato estinto il procedimento limitatamente alla predetta società. Il patteggiamento In data 14 aprile 2016, prima dell'apertura del dibattimento, il rappresentante della Procura Federale ha sottoposto all'esame del Tribunale un accordo raggiunto ai sensi dell'art. 23 CGS con l'incolpato Marcello Bonetto, nei seguenti termini: “Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Signor Marcello Bonetto, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’ art. 23 CGS. [“pena base per il Sig. Marcello Bonetto, sanzioni della sospensione dal registro dei Procuratori per mesi 2 (due) e ammenda di € 2.700,00 (Euro duemilasettecento/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 2 (due) ed € 2.000,00 (Euro duemila/00); considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale, per chiedere all’organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’accordo è sottoposto, a cura della Procura Federale, all’organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione. L’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tal caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore generale dello sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 giorni successivi dalla revoca della prima decisione. Le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083. Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.” Il dibattimento Successivamente il rappresentante della Procura Federale ha chiesto l'affermazione della responsabilità di tutti i deferiti, ad eccezione della società Varese, non più affiliata alla F.I.G.C., con irrogazione delle seguenti sanzioni: - per Bonetto Giuseppe: mesi 3 (tre) e giorni 10 (dieci) di sospensione dal Registro dei Procuratori; - per Bonetto Federico: mesi 1 (uno) di sospensione dal Registro dei Procuratori; - per Montemurro Eustachio Vincenzo: mesi 1 (uno) di inibizione oltre all’ammenda di € 9.000,00 (Euro novemila/00); - per Luca Campedelli: mesi 1 (uno) di inibizione; - per Giovanni Sartori: mesi 1 (uno) di inibizione; - per la società AC Chievo Verona Srl: ammenda di € 15.000,00 (Euro quindicimila/00). Hanno preso la parola i difensori degli incolpati, i quali hanno chiesto il proscioglimento dei rispettivi assistiti. I motivi della decisione Il TFN, esaminati gli atti e lette le memorie difensive, osserva: i fatti che hanno provocato il deferimento risalgono agli anni 2011 e 2012 e riguardano due successivi trasferimenti del calciatore Raffaele Pucino, dall'Alessandria al Varese e poi dal Varese al Chievo Verona. Nelle suddette operazioni i tre agenti, legati come noto da vincoli familiari, si sarebbero trovati secondo la Procura Federale in situazione di conflitto di interessi perché Marcello Bonetto nella prima vicenda operava come agente della società Varese ed il padre di lui agiva come agente del calciatore Pucino, mentre nelle trattative per il successivo trasferimento il Signor Federico Bonetto ha svolto attività nell'interesse dell'AC Chievo Verona Spa per il tesseramento e la stipulazione del contratto mentre il Signor Giuseppe Bonetto aveva ricevuto mandato dal Pucino per assisterlo nelle medesime contrattazioni. A sostegno dell'ipotesi di conflitto di interessi la Procura Federale ha poi contestato ai Bonetto la loro appartenenza a due società di denominazione analoga, la IFA International Agency di Giuseppe Bonetto & C. sas e la IFA International Agency di Marcello Bonetto & C. sas, aventi in comune le persone dei soci, la sede in corso Gabetti a Torino, le linee telefoniche ed il sito internet, tanto da poter essere considerate un unico soggetto giuridico o, quanto meno, un unico centro di interessi, rimasto tale anche dopo l'entrata in vigore del Regolamento agenti dell'8.4.2010 che ha vietato la partecipazione “incrociata” in società collegate. Ai deferiti Campedelli, Sartori e Montemurro ed alle rispettive società di appartenenza si contesta di aver favorito e comunque non evitato il verificarsi dell'ipotizzato conflitto di interessi. Si contesta infine al Signor Montemurro di non essersi assicurato che il nominativo dell'agente Marcello Bonetto, cui la società dallo stesso rappresentata aveva conferito mandato, fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato tra AS Varese 1910 Spa ed il calciatore Raffaele Pucino datato 26.7.2011. Va affrontata in primo luogo la questione della sussistenza, nel caso di specie, dell'ipotizzato conflitto di interesse. In proposito si è formata una giurisprudenza degli organi di giustizia federale, dalla quale questo Tribunale non ritiene di doversi discostare, che ha chiaramente individuato (prendendo anche spunto da decisioni della Suprema Corte, come ad esempio Cassazione Civile 3 luglio 2000 n. 8879) gli elementi costitutivi del conflitto. In particolare la Corte di Giustizia Federale con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 149 del 18 marzo 2009 ha precisato che (i) il conflitto è previsto solo nel rapporto tra calciatore, società ed un unico agente mentre non sussiste nell'ipotesi di operato coevo di due agenti diversi, dove ognuno rappresenta una parte ben determinata ed individuata, a nulla rilevando che i due agenti siano legati da rapporti familiari tra loro, se ciascuno cura con diligenza, lealtà e correttezza il peculiare interesse della parte rappresentata; (ii) si ravvisano i caratteri della correttezza e della lealtà nell'operato di ciascun agente nel caso in cui nessuno dei due abbia inteso celare il rapporto di familiarità; (iii) dal dedotto conflitto non sia conseguito alcun danno a carico delle parti rappresentate. Nello stesso senso si è pronunciata, nell'attuale stagione sportiva, la Corte Federale d'Appello con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 2/CFA del 15 luglio 2015, in relazione a fattispecie del tutto analoga a quella in esame. Quest'ultima delibera ha precisato come sia determinante accertare se i due agenti legati da rapporto di familiarità abbiano o meno curato con diligenza, lealtà e correttezza il principale interesse della parte rappresentata, poiché il conflitto può ritenersi sussistente quando il rappresentante, anziché tutelare gli interessi del proprio rappresentato, persegua interessi suoi propri o di terzi, incompatibili con quelli del rappresentato. Nel caso in esame gli incolpati hanno certamente agito per la tutela degli interessi dei rispettivi rappresentati, tra l'altro convergenti verso l'unico fine del trasferimento del calciatore Pucino senza che siano state neppure enunciate od ipotizzate condotte non improntate a diligenza, lealtà e correttezza da parte loro. Risulta inoltre che i Bonetto non hanno mai celato il loro rapporto familiare. A nulla rileva che i proventi della loro attività siano stati riversati in due società aventi alcuni elementi in comune, dal momento che si tratta comunque di due soggetti giuridici distinti. Il conflitto di interessi addebitato ai Signori Giuseppe e Federico Bonetto appare in definitiva insussistente; di conseguenza sono prive di fondamento le contestazioni mosse a Luca Campedelli, alla società Chievo Verona, al Signor Giovanni Sartori ed a Montemurro Vincenzo Eustachio. Resta da esaminare l'altra violazione addebitata a Giuseppe Bonetto ed al figlio Marcello (che ha patteggiato anche sul punto) riguardante la violazione dell’art. 4 comma 2 lettera C) del Regolamento Agenti di calciatori che esclude la possibilità per gli agenti di possedere contemporaneamente partecipazioni in più società aventi il medesimo oggetto sociale. In proposito la difesa degli incolpati ha dedotto e provato documentalmente che, in seguito all'entrata in vigore del nuovo regolamento agenti, i Signori Bonetto provvidero, previa consultazione con gli uffici federali in merito ai tempi di attuazione della nuova normativa, a porre in atto quanto necessario a regolarizzare la propria posizione nell'ambito delle società IFA International Agency di Giuseppe Bonetto & C. sas e IFA International Agency di Marcello Bonetto & C. sas, modificando la compagine sociale in modo da renderle conformi al disposto regolamentare. In particolare, risulta che sin dal novembre 2010 vennero convocate le assemblee delle due società, nel corso delle quali venne deliberato che i soci comuni alle due compagini avrebbero dovuto recedere. É stato altresì provato che tale modifica poté diventare efficace soltanto un anno dopo, ovvero il 28 dicembre 2011, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 degli atti costitutivi delle due società. In sostanza, al momento dei fatti in contestazione, il recesso di Giuseppe Bonetto dalla IFA International Football Agency di Marcello Bonetto era già stato deliberato e l'incolpato risultava solo formalmente socio della stessa senza peraltro poter influire sull'operato della società medesima. Ritiene il Tribunale che la condotta degli incolpati sia stata evidentemente improntata a criteri di buona fede e di sostanziale rispetto della normativa federale e che conseguentemente, il Signor Giuseppe Bonetto debba essere prosciolto anche dalla violazione formale contestatagli. P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare dichiara non doversi procedere nei confronti della società AS Varese 1910 Spa per cessata affiliazione. Visto l’art. 23 CGS, applica al Signor Marcello Bonetto le sanzioni della sospensione dal registro dei Procuratori per mesi 2 (due) e dell’ammenda di € 2.000,00 (Euro duemila/00). Proscioglie Giuseppe Bonetto, Federico Bonetto, Eustachio Vincenzo Montemurro, Luca Campedelli, Giovanni Sartori, la Società AC Chievo Verona Srl, dalle incolpazioni loro rispettivamente ascritte.
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