LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 209 DEL 21.04.2016 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Gara Soc. INTERNAZIONALE – Soc. NAPOLI

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 209 DEL 21.04.2016 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Gara Soc. INTERNAZIONALE – Soc. NAPOLI del 16 aprile 2016 Il Giudice sportivo, premesso che parte della relazione dei Collaboratori della Procura federale inerente alla gara di cui all’epigrafe è stata tardivamente acquisita da questo Ufficio per carente funzionamento dei mezzi di trasmissione telematica; rilevato che in tali atti, tardivamente acquisiti, si attesta, tra l’altro, che numerosi sostenitori della squadra nero-azzurra (“la maggior parte” dei circa seimila spettatori collocati nel settore dello stadio denominato “secondo anello verde”), al 13° del secondo tempo, indirizzavano al calciatore azzurro n. 26 un insultante coro (“buu…”) espressivo di discriminazione razziale; valutata l’evidente rilevanza disciplinare di tale comportamento ex art. 11, n. 3 CGS per la sua “dimensione” e per la sua “reale percettibilità”, come precisato dai collaboratori della Procura federale, opportunamente posizionati in corrispondenza di entrambe le curve e della zona centrale dello stadio; considerato che sussistono le condizioni per la concessione del beneficio di cui all’art. 16, n. 2bis e 3 CGS (la sanzione ex art. 11, n. 3 CGS inflitta da questo Giudice con provvedimento di cui al CU 243 del 19 maggio 2015 è stata revocata dalla Corte d’appello con provvedimento del 29 giugno 2015); P.Q.M. delibera di sanzionare la Soc. Internazionale con l’obbligo di disputare una gara con il settore denominato “secondo anello verde” privo di spettatori, disponendo che l’esecuzione di tale sanzione sia sospesa per un periodo di un anno con l’avvertenza che, se durante tale periodo sarà commessa analoga violazione, la sospensione sarà revocata e la sanzione sarà aggiunta a quella comminata per la nuova violazione.
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