LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B – STAGIONE SPORTIVA – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaserieb.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 101 DEL 26.04.2016 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE B Gara Soc. TERNANA – Soc. ASCOLI
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B – STAGIONE SPORTIVA – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaserieb.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 101 DEL 26.04.2016
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE B
Gara Soc. TERNANA – Soc. ASCOLI
Il Giudice Sportivo, ricevuta dal Procuratore federale rituale e tempestiva segnalazione (fax delle ore 12.29 odierne) ex art. 35 1.3) CGS circa la condotta tenuta al 34° del secondo tempo dall’allenatore Devis Mangia (Soc. Ascoli), consistente nella pronuncia di un’espressione blasfema; acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Infront), di piena garanzia tecnica e documentale; osserva: le immagini televisive documentano che, nelle circostanze indicate, l’allenatore Mangia, richiamando un proprio calciatore proferiva, nell’esclusione di ogni ragionevole dubbio, un’espressione blasfema. Ne consegue ex artt. 35 e 19 CGS l’ammissibilità della prova televisiva e la sanzionabilità di tale comportamento. P.Q.M. delibera di infliggere all’allenatore Devis Mangia (Soc. Ascoli) la sanzione della squalifica per una giornata effettiva di gara in merito alla segnalazione del Procuratore federale.