COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 110 del 28 Aprile 2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale RECLAMO FEMMINILE PONTECAGNANO – GARA FEMMINILE PONTECAGNANO – NAPOLI CALCIO FEMMINILE DEL 24/4/16
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 110 del 28 Aprile 2016
Delibera del Giudice Sportivo Territoriale
RECLAMO FEMMINILE PONTECAGNANO – GARA FEMMINILE PONTECAGNANO - NAPOLI CALCIO FEMMINILE DEL 24/4/16 Il G.S.T., letto il reclamo, ritualmente preannunciato e proposto in ordine alla contestata violazione dell’art. 30 V° comma del Regolamento della L.N.D., con il quale la ASD Pontecagnano Femmile si duole del fatto che il Commissario di Campo, avrebbe rifiutato di accettare il pagamento, a mezzo assegno bancario, la somma di euro 3.000,00 (comprensiva della maggiorazione del 10%), corrispondente alla richiesta inviata dal Comitato Regionale Campania in data 14.04.2016 per mancato incasso coattivo; deducendo inoltre che, il preavviso del mancato incasso coattivo sarebbe stato irrituale, e illegittima sarebbe stata la decisione del Commissario di Campo di disporre la mancata disputa della gara da parte dell’arbitro per il mancato incasso. Rilevato che, letti gli atti ufficiali di gara, nonché le motivazioni poste a fondamento del reclamo della soc. Pontecagnano Calcio Femminile, la gara non si è disputata, in quanto per sua stessa ammissione, la reclamante non ha ottemperato al versamento sul conto della società, del saldo indicato nella comunicazione del 12.4.2016 a mezzo racc.ta a.r. ; che, giustamente, il Commissario di campo, ha rifiutato il pagamento da parte della reclamante a mezzo assegno bancario, e non ha consentito la disputa della gara, in quanto l’incasso coattivo è consentito solo con assegno circolare o con bonifico bancario; Rilevato peraltro che, la reclamante si duole del fatto di non aver ricevuto nei termini di rito la comunicazione di Preavviso di Incasso Coattivo, ex art.30 comma V° Regolamento L.N.D., esibita dal Commissario di Campo al Dirigente accompagnatore della reclamante ASD Femminile Pontecagnano, datata 12.4.2016; che la reclamante sostiene, infatti, che avrebbe preso conoscenza del suddetto atto solo in data 26.4.2014, in seguito ad accertamenti effettuati presso l’ufficio postale di Pontecagnano Faiano Sant’Antonio, dopo aver appurato che l’avviso di giacenza della suddetta raccomandata sarebbe stato consegnato in data 14 aprile 2016; Rilevato che, in termini di prova della ricezione di una raccomandata, come sancito dal Regolamento Postale e dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 27526/2013, la consegna di una raccomandata è cosa diversa dalla notifica di un atto giudiziario, e al fine della prova della conoscenza del recapito di una raccomandata è sufficiente che venga provata la data di consegna del relativo avviso di giacenza. Conseguentemente, nel caso di specie, IL PREAVVISO DI INCASSO COATTIVO è stato validamente e ritualmente consegnato in data 14.4.2016, ovvero sette giorni prima della gara del 24.4.2016, e per tale fatto la reclamante era obbligata ad estinguere il proprio debito nelle forme e nei termini di rito. Poiché ciò non è avvenuto, Per tali motivi. DELIBERA Di rigettare il reclamo, dispone incamerarsi la tassa di reclamo.
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