COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°42 del 27/04/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. COLONNELLA RIMINI
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA - STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°42 del 27/04/2016
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. COLONNELLA RIMINI avverso squalifica per 3 giornate calc. FRATTI DENIS delibera del G.S. del C.P. di Rimini contenuta nel C.U.n. 39 del 14.4.2016 gara COLONNELLA RIMINI - ATHLETIC FALCO del 10.4.2016 L'A.S.D. COLONNELLA RIMINI ricorre avverso il sopra indicato provvedimento segnalando che il calc. FRATTI ha reagito all'ennesimo fallo e provocazione da parte di un giocatore avversario reagendo, forse in maniera esagerata. Pur condannando il gesto, chiede una riduzione della sanzione. La Corte, - visti gli atti ufficiali; - atteso che dalla lettura del dettagliato referto di gara si rileva che il calc. FRATTI, dopo aver ricevuto un calcio ad una gamba, colpiva con un calcio ed un pugno il giocatore avversario autore dell'infrazione, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 3 giornate del calc. FRATTI DENIS. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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