COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°42 del 27/04/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale ERRATA CORRIGE TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE DELEGATO a carico sig. VILLAZZI GERMANO, Presidente A.S.D. San Leo C.S.M., calc. FANTI RICCARDO, sig. ABBRUZZESE PINO, dirigente A.S.D. San Leo C.S.M. e A.S.D. SAN LEO C.S.M – Camp. II^ categoria

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA - STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°42 del 27/04/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale ERRATA CORRIGE TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE DELEGATO a carico sig. VILLAZZI GERMANO, Presidente A.S.D. San Leo C.S.M., calc. FANTI RICCARDO, sig. ABBRUZZESE PINO, dirigente A.S.D. San Leo C.S.M. e A.S.D. SAN LEO C.S.M - Camp. II^ categoria Debbono considerarsi NULLI, come non assunti, i provvedimenti di cui alla decisione n. 36 del 18.4.2016, pubblicata sul C.U. n. 41 del 20.4.2016 ( calc. FANTI RICCARDO 1 giornata di squalifica, sigg. VILLAZZI GERMANO e ABRUZZESE PINO 30 giorni di inibizione , soc. A.S.D. SAN LEO C.S.M. ammenda di € 200 e 1 punto di penalizzazione in classifica, da scontare nel Campionato Giovanissimi), in quanto, per un disguido interno di questo Tribunale Federale Territoriale e della Procura Federale, non è stato tenuto conto della lettera della stessa Procura Federale dell' 8.3.2016, n. 9249/623 con la quale : "ritenuto che, allo stato, non sussistano più gli elementi volti ad affermare una responsabilità disciplinare a carico del calc. Fanti Riccardo e degli altri soggetti deferiti, dichiarava di rinunciare al deferimento 7803/623 del 25.2.2016, già comunicato alle parti interessate".
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