COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°345 del 22/04/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. TAURUS VILLA S. STEFANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE PIZZUTI FRANCESCO FINO AL 31/12/2016 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 300 DEL 24/03/2016 (Gara: TAURUS VILLA S. STEFANO – CHIAIAMARI del 19/03/2016 – Campionato di Seconda Categoria) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 310 dell’1/04/2016

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°345 del 22/04/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. TAURUS VILLA S. STEFANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE PIZZUTI FRANCESCO FINO AL 31/12/2016 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 300 DEL 24/03/2016 (Gara: TAURUS VILLA S. STEFANO – CHIAIAMARI del 19/03/2016 – Campionato di Seconda Categoria) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 310 dell’1/04/2016 La Corte Sportiva di Appello Territoriale; Visto il reclamo in epigrafe; Esaminati gli atti ufficiali; Osserva quanto segue: La società ASD TAURUS VILLA S. STEFANO nel proprio reclamo difensivo, pur ammettendo la colpevolezza del proprio calciatore per quanto concerne gli insulti e le minacce rivolte all’arbitro, evidenzia invece che l’episodio del lancio della borraccia è avvenuto per mera leggerezza del calciatore, senza nessun intento doloso. La scrivente Corte, letto il referto ed il supplemento di referto, ritiene che il PIZZUTI, sia per la minima distanza che lo separava dal direttore di gara sia per quanto successo al momento dell’espulsione avvenuta per blasfemia, ingiurie e minacce reiterate, debba essere sanzionato proporzionalmente al comportamento tenuto. In particolare oltre alla reiterate minacce e ingiurie rivolte al direttore di gara, occorre tener conto che lo stesso PIZZUTI è stato allontanato a forza dai propri compagni, da fuori il terreno di gioco continuava a proferire minacce ed ingiurie all’arbitro ed infine che abbia voluto intenzionalmente colpire con la borraccia l’arbitro. Pertanto ritiene di confermare la squalifica comminata dal Giudice Sportivo in quanto congrua. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale DELIBERA Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.
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