COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°345 del 22/04/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C.D. CASALVIERI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE BUCCILLI MASSIMO FINO AL 31/01/2017 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 288 DEL 17/03/2016 (Gara: ATINA VALLEDICOMINO – CASALVIERI del 13/03/2016 – Campionato di Prima Categoria) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 319 dell’8/04/2016

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°345 del 22/04/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C.D. CASALVIERI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE BUCCILLI MASSIMO FINO AL 31/01/2017 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 288 DEL 17/03/2016 (Gara: ATINA VALLEDICOMINO – CASALVIERI del 13/03/2016 – Campionato di Prima Categoria) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 319 dell’8/04/2016 La società CASALVIERI con il presente ricorso, ed anche in sede di audizione,ha inteso precisare che il calciatore BUCCILLI non ha colpito volontariamente l’ arbitro e che il contatto con lo stesso è stato del tutto fortuito, dovuto alla concitazione del momento e dal tentativo di sottrarsi alla trattenuta di un compagno di squadra. Ammette la ricorrente che il BUCCILLI all’atto dell’espulsione rivolgeva al direttore di gara frasi offensive e che al termine della stessa in modo irruento e incauto, nel tentativo di chiedere spiegazioni, protestava vivacemente contro l’arbitro. Alla luce di quanto sopra chiede la società CASALVIERI una riduzione della sanzione, ritenuta eccessiva in relazione all’ accaduto. Questa Corte Sportiva d’Appello ha esaminato il caso in questione con particolare attenzione e, in effetti, si è resa conto che dalla dinamica degli accadimenti si può considerare l’episodio di fine gara come un gesto certamente deprecabile, ma non di natura volontaria, ma come un atto di eccessiva protesta avverso una decisione arbitrale. Tenuto conto di ciò e di alcune considerazioni esposte dalla ricorrente condivisibili da questa Corte DELIBERA Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore BUCCILLI Massimo al 31/10/2016.
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