COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°345 del 22/04/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. VIS SGURGOLANAGNI CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI OMOLOGAZIONE DEL RISULTATO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 231 DEL 04/02/2016 (Gara: VIS SGURGOLANAGNI CALCIO – VEROLI del 10/02/2016 – Campionato di Prima Categoria) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 328 del 15/04/2016
COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul
Comunicato Ufficiale N°345 del 22/04/2016
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. VIS SGURGOLANAGNI CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI OMOLOGAZIONE DEL RISULTATO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 231 DEL 04/02/2016 (Gara: VIS SGURGOLANAGNI CALCIO – VEROLI del 10/02/2016 – Campionato di Prima Categoria) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 328 del 15/04/2016 Vista la decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Lazio, con la quale è stato respinto il reclamo avanzato dalla Società VIS SGURGOLANAGNI CALCIO, pubblicato sul C.U. n°231 del 04/02/2016; Considerato che, contestualmente, sono stati trasmessi gli atti della gara di cui sopra alla Procura Federale per accertare l’autenticità della firma sulla richiesta di tesseramento di parte del calciatore IABONI Stefano (Società VEROLI); Tenuto conto che la Procura stessa in data 7/04/2016 – prot.10861/26 – esperite le opportune indagini, ha reso noto che la firma in questione è risultata apocrifa, rendendo così nullo il tesseramento del calciatore IABONI Stefano; Avuto riguardo che da tali premesse discende l’irregolarità della gara in oggetto; Questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale DELIBERA Di accogliere il reclamo e, per l’effetto, di infliggere alla Società VEROLI la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3. Si trasmette il presente provvedimento alla Procura Federale in accoglimento della richiesta avanzata con la nota in riferimento.
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