COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°345 del 22/04/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. ATLETICO GARBATELLA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI € 400,00, INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE MELLUZZI STEFANO, INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE DI SCHIENA LEONARDO E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE BOCCALINI DANIEL FINO AL 31/12/2016 ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 300 DEL 24/03/2016 (Gara: ATLETICO GARBATELLA – ATLETICO LARIANO CALCIO del 20/03/2016 – Campionato di Prima Categoria) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 328 del 15/04/2016

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°345 del 22/04/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. ATLETICO GARBATELLA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI € 400,00, INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE MELLUZZI STEFANO, INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE DI SCHIENA LEONARDO E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE BOCCALINI DANIEL FINO AL 31/12/2016 ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 300 DEL 24/03/2016 (Gara: ATLETICO GARBATELLA – ATLETICO LARIANO CALCIO del 20/03/2016 – Campionato di Prima Categoria) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 328 del 15/04/2016 La gara in oggetto, è stata sospesa dall’arbitro al 21’ del secondo tempo a seguito del comportamento aggressivo tenuto dal calciatore BOCCALINI Daniele (ATLETICO GARBATELLA) nei suoi confronti. Il BOCCALINI, per protestare avverso una decisione tecnica, offendeva l’arbitro, e dopo la conseguente espulsione tentava di colpirlo con un pugno al viso senza riuscirvi per la sua schivata, lo spintonava facendolo indietreggiare e causandogli dolore; a tal punto l’arbitro stesso, come sopra citato, decideva di sospendere l’incontro e, mentre il BOCCALINI veniva bloccato dai compagni, raggiungeva il proprio spogliatoio. Mentre l’arbitro era appena entrato nel locale, il dirigente della società ATLETICO GARBATELLA, MELLUZZI Stefano, ne colpiva con un violento calcio la porta che raggiungeva il direttore di gara facendolo cadere a terra; subito dopo il MELLUZZI, colpiva l’arbitro a terra con due forti calci, uno ad un polso causandogli danneggiamento all’orologio e l’altro ad un fianco provocandogli nei due casi dolore alle parti interessate. L’arbitro si recava poi al Pronto Soccorso, da dove veniva dimesso con una prognosi di sette giorni. In precedenza veniva allontanato il dirigente della società ATLETCO GARBATELLA, DI SCHIENA LEONARDO, per continue proteste e frasi offensive all’indirizzo dell’arbitro. Durante l’arco della gara, sostenitori locali, offendevano e minacciavano l’arbitro colpendolo con sputi alla divisa e ad una gamba. In base alle risultanze degli atti ufficiali, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto alla ricorrente la perdita della gara e l’ammenda di euro 400,00 e ai suoi tesserati (BOCCALINI, MELLUZZI e DI SCHIENA) le inibizioni e squalifiche citate a margine. La società ATLETICO GARBATELLA ha contestato le decisioni di primo grado, assumendo che il BOCCALINI, il MELLUZZI e il DI SCHIENA non sarebbero venuti mai a contatto con l’arbitro, tranne che per richieste di spiegazioni. Chiede quindi la revoca dei provvedimenti di prima istanza – compresa l’ammenda – sostituiti, eventualmente, da sanzioni di lieve entità. Tale istanza è stata confermata in sede di audizione dalla ricorrente. La controparte, ATLETICO LARIANO CALCIO, non ha inviato controdeduzioni. E’ stato sentito l’arbitro dell’incontro, il quale, confermando il contenuto del referto circa il comportamento dei citati tesserati della reclamante, ha precisato che la condotta aggressiva del BOCCALINI non gli ha provocato alcun problema fisico. Alla luce di quanto sopra, la sospensione della gara – a parere di questa Corte – non sembra presentare chiaramente presupposti convincenti, per cui si ravvisa l’opportunità che l’incontro venga ripetuto. Circa i responsabili degli altri episodi – in particolare il MELLUZZI e i sostenitori locali – avvenuti prima e dopo la sospensione, questo Organo di G.S., avuto riguardo alla loro gravità, come risulta dagli atti ufficiali, e dall’audizione dell’arbitro, non può che confermare le decisioni del Giudice Sportivo. Per tali motivi, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale DELIBERA Di accogliere il reclamo relativamente al provvedimento di perdita della gara e, per l’effetto, di ordinarne la ripetizione. Di respingere altresì il reclamo relativamente alle restanti squalifiche, confermando le decisioni impugnate.
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