COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°345 del 22/04/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C.D. GROTTI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE POMPILI MARCO PER 3 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 316 DEL 07/04/2016 (Gara: GROTTI – CAPRADOSSO del 03/04/2016 – Campionato di Prima Categoria) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 328 del 15/04/2016

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°345 del 22/04/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C.D. GROTTI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE POMPILI MARCO PER 3 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 316 DEL 07/04/2016 (Gara: GROTTI – CAPRADOSSO del 03/04/2016 – Campionato di Prima Categoria) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 328 del 15/04/2016 La Corte Sportiva di Appello Territoriale, Visto il reclamo in epigrafe, con cui la società reclamante ha richiesto l’annullamento o la riduzione della sanzione a carico dell’allenatore POMPILI Marco, squalificato dal Giudice Sportivo per 3 gare, assumendo che il proprio tesserato non avesse tenuto i comportamenti descritti dall’arbitro; Rilevato che l’art.45, comma 3 del C.G.S. prescrive, in ambito regionale della LND, la non impugnabilità della “…squalifica per tecnici e massaggiatori, fino ad un mese”, quantificabile altresì in quattro gare; Considerato quindi, che la sanzione di squalifica a carico dell’allenatore POMPILI Marco è inferiore al minimo reclamabile, ai sensi del citato art. 45 del C.G.S.; Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA Di dichiarare inammissibile il reclamo relativamente alla sanzione di squalifica a carico dell’allenatore POMPILI Marco in quanto inferiore al minimo reclamabile, ai sensi dell’art.45 del C.G.S..
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