COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°345 del 22/04/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DEL CALCIATORE DEODATI FRANCESCO (SOC. ATLETICO SAN LORENZO) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A PROPRIO CARICO FINO AL 31/12/2016 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 316 DEL 07/04/2016 (Gara: QUARTICCIOLO – ATLETICO SAN LORENZO del 04/04/2016 – Campionato di Seconda Categoria) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 328 del 15/04/2016

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°345 del 22/04/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DEL CALCIATORE DEODATI FRANCESCO (SOC. ATLETICO SAN LORENZO) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A PROPRIO CARICO FINO AL 31/12/2016 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 316 DEL 07/04/2016 (Gara: QUARTICCIOLO – ATLETICO SAN LORENZO del 04/04/2016 – Campionato di Seconda Categoria) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 328 del 15/04/2016 La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, Visto il reclamo in epigrafe, Esaminati gli atti ufficiali, Sentita come da sua richiesta la parte istante, Osserva quanto segue, Dal referto risulta che al termine della partita, il calciatore DEODATI Francesco, sputava all’indirizzo dell’arbitro, attingendolo sui calzoncini. Il ricorrente, dando una diversa versione dei fatti, rispetto a quelli riportati dal direttore di gara, ribadiva anche in sede di sua audizione diretta, di non aver sputato all’arbitro, confermando la sua totale estraneità al gesto addebitatogli. Pertanto chiedeva in via principale, l’annullamento della sanzione e in subordine la sua riduzione. Il reclamo è infondato, e deve essere respinto, non sussistendo elementi tali da configurare l’accoglimento dello stesso. Il referto di gara, che per l’art.35 sub 1.1. del C.G.S. costituisce piena prova circa il comportamento tenuto dai tesserati durante lo svolgimento delle competizioni, risulta essere chiaro e circostanziato sull’azione compiuta dal DEODATI ai danni dell’arbitro, in particolare quando quest’ultimo veniva raggiunto dallo sputo sui calzoncini della sua divisa, all’altezza del femore. Considerato che, tale gesto è estremamente offensivo, sia nei confronti della dignità della persona come delle funzioni proprie arbitrali e che, il DEODATI in merito non ha addotto alcun concreto argomento a sua difesa, questa Corte DELIBERA Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.
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