COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°347 del 26/04/2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale ALBERONE CALCIO – DILETTANTI FALASCHE

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°347 del 26/04/2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale ALBERONE CALCIO - DILETTANTI FALASCHE Il Giudice Sportivo - Esaminati gli atti ufficiali relativi alla gara di cui in epigrafe RILEVA - Al 43' del primo tempo, l'arbitro espelleva il calciatore PICCOLO Roberto (ALBERONE) per aver proferito frase blasfema. - Al 43' del primo tempo l'arbitro espelleva il calciatore NOVELLI Massimo (ALBERONE) per comportamento irriguardoso nei suoi confronti. - Al 45' del primo tempo l'arbitro espelleva il calciatore SAMBUCINI Stefano (ALBERONE) per comportamento irriguardoso nei suoi confronti. Alla notifica del provvedimento disciplinare lo rincorreva costringendolo a fuggire velocemente verso gli spogliatoi. Nella circostanza, anche il n. 11 MILANO Alessandro ed il n. 5 QUADRINI Emiliano rivolgevano all'arbitro frase irriguardosa (società ALBERONE). - Nel contempo, alcuni calciatori della panchina, rincorrevano l'arbitro. In particolare il Sig. CENTRA Mirko n. 15 (ALBERONE) lo inseguiva con un bastone in mano di circa un metro minacciandolo di colpirlo ed il Sig. CAPOZZI Federico n. 17 che lo rincorreva minacciandolo. A causa della precipitosa fuga verso gli spogliatoi, per il forte shock l'arbitro non riusciva a respirare. Il Direttore di gara, veniva soccorso negli spogliatoi e controllato da operatori sanitari che riscontravano un forte innalzamento della frequenza cardiaca. L'arbitro, per tutelare la propria incolumità, non notificava l'espulsione ai calciatori della società ALBERONE QUADRINI Emiliano e MILANO Alessandro. - Considerato quanto sopra, la società ALBERONE rimaneva in campo con soli sei calciatori effettivi partecipanti al gioco, inferiore al minimo stabilito nel comma 2 e dall'art. 73 delle NOIF. Pertanto, l'arbitro considerava conclusa la gara al 45' del primo tempo sul seguente punteggio: ALBERONE CALCIO - DILETTANTI FALASCHE 2 - 1. La responsabilità dell'anticipata conclusione della gara va attribuita alla società ALBERONE CALCIO. In virtù all'art. 17 comma 1 del CGS PQM DELIBERA a) Di infliggere alla società ALBERONE CALCIO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3 nonché l'ammenda di euro 150,00 b) Di inibire il Sig. MARZIALI Fabio (allenatore ALBERONE CALCIO) per una gara effettiva per proteste nei confronti dell'arbitro. c) Di squalificare i sottoelencati calciatori della società ALBERONE CALCIO: CENTRA Mirko per 4 gare effettive NOVELLI Massimo - SAMBUCINI Stefano per due gare effettive PICCOLO Roberto - QUADRINI Emiliano - MILANO Alessandro - CAPOZZI Federico per una gara effettiva.
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