COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul e sul Comunicato Ufficiale N° 63 del 28/04/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Prot. n. 40/cs – Ricorso della società ASD Plodio 1997 avverso l’inibizione del dirigente Fabio Abate fino al 31.12.2016, avverso le squalifiche dell’allenatore Massimiliano Brignone fino al 15.05.2016, dei giocatori Mauro Gennarelli per cinque giornate e Alessandro Lo Piccolo per quattro giornate e avverso l’ammenda di € 150,00. Gara Aurora Calcio – Plodio 1997 del 3.04.2016 Campionato seconda categoria. C.U. n. 57 del 7.04.2016 Delegazione Provinciale di Savona.
COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul e sul
Comunicato Ufficiale N° 63 del 28/04/2016
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
Prot. n. 40/cs – Ricorso della società ASD Plodio 1997 avverso l’inibizione del dirigente Fabio Abate fino al 31.12.2016, avverso le squalifiche dell’allenatore Massimiliano Brignone fino al 15.05.2016, dei giocatori Mauro Gennarelli per cinque giornate e Alessandro Lo Piccolo per quattro giornate e avverso l’ammenda di € 150,00. Gara Aurora Calcio – Plodio 1997 del 3.04.2016 Campionato seconda categoria. C.U. n. 57 del 7.04.2016 Delegazione Provinciale di Savona. L’ASD Plodio 1997 ha depositato, nei termini, rituale ricorso avverso le sanzioni riportate in epigrafe ritenute eccessive per i seguenti motivi: allenatore Massimiliano Brignone - squalifica fino al 15 maggio 2016: non essere vero che lo stesso aveva insultato l’arbitro e inveito contro i dirigenti federali durante una rissa scoppiata sul terreno di gioco e a fine gara; calciatore Mauro Gennarelli – squalifica per cinque giornate: il referto di gara non è veritiero perché a seguito dell’espulsione per doppio giallo era uscito claudicante e non aveva partecipato ad alcuna rissa; calciatore Alessandro Lo Piccolo – squalifica per quattro giornate: a fine gara non scontrava il direttore di gara colpendolo ad un’anca e comunque, se fosse vero, il colpo sarebbe involontario; dirigente Fabio Abate – inibizione temporanea fino al 31.12.2016: è falso quanto riferito dall’arbitro cioè che il tesserato lo aveva insultato gravemente, minacciandolo di morte e che reiterava tale comportamento a fine gara provocando l’intervento della Forza Pubblica; ammenda di € 150,00: non tiene conto dei sacrifici profusi dalla società per la continuazione dell’attività sportiva. Presa visione degli atti ufficiali la Corte ritiene le decisioni assunte dal primo giudice esenti da censura. Le difese della società reclamante vertono esclusivamente sull’accusa all’arbitro d’aver stilato un rapporto non veritiero ma nulla aggiungono per dimostrarlo, talché vanno respinte perché inefficaci, visto il privilegio assoluto attribuito, per regolamento, agli atti ufficiali. Esaminate comunque le singole sanzioni le stesse appaiono appropriate ai fatti riferiti in maniera chiara ed univoca dall’ufficiale di gara. Per questi motivi la Corte respinge il ricorso come sopra proposto dalla società ASD Plodio 1997 e dispone l’incameramento della tassa non versata e addebitata in conto.
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