COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul e sul Comunicato Ufficiale N° 63 del 28/04/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Prot. n. 39/cs – Ricorso società A.S.D. Arenzano F.C. avverso la squalifica del calciatore Andrea Garetto per otto giornate. Gara Arenzano F.C. – Borzoli del 10.01.2016 Campionato Promozione. C.U. n. 59 del 14.04.2016.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul e sul Comunicato Ufficiale N° 63 del 28/04/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Prot. n. 39/cs – Ricorso società A.S.D. Arenzano F.C. avverso la squalifica del calciatore Andrea Garetto per otto giornate. Gara Arenzano F.C. – Borzoli del 10.01.2016 Campionato Promozione. C.U. n. 59 del 14.04.2016. Al 54° del secondo tempo della gara in epigrafe è stato espulso il calciatore Andrea Garetto perché a seguito di un taglio vistoso alla fronte, protestava platealmente con l’arbitro al quale dava “un colpo moderato alla schiena” continuando con atteggiamento irriguardoso nelle proteste. Dal che la squalifica per otto giornate, impugnata dalla società con ricorso nel quale lamenta l’eccessività della sanzione e giustifica le proteste del giocatore verso l’arbitro colpevole di non aver fermato il gioco in occasione di due scontri durante i quali il Garetto aveva riportato una ferita al labbro e fuoriuscita di sangue dal naso. Visionati gli atti ufficiali, a questa Corte non pare ravvisarsi quella condotta violenta che ha indotto l’arbitro al provvedimento disciplinare così recepita anche dal giudice sportivo. Il “colpo moderato alla schiena”, nel contesto generale dei fatti, appare più che un atto di violenza un insistente irriguardoso atteggiamento del giocatore volto a continuare in quelle proteste alle quali l’arbitro proseguiva a fare orecchi da mercante. La sanzione appare pertanto eccessiva e la squalifica del calciatore Andrea Garetto va ridotta da otto a sei giornate effettive di gara. In tal senso la Corte delibera. Dispone la restituzione della tassa non versata e addebitata in conto.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it