COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul e sul Comunicato Ufficiale N° 63 del 28/04/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Prot. n. 42/cs – Ricorso della società A.S.D. Certosa avverso la penalizzazione di un punto in classifica. Gara Certosa – Legino 1910 del 17.04.2016 Campionato Promozione. C.U. n. 61 del 21.04.2016.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul e sul Comunicato Ufficiale N° 63 del 28/04/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Prot. n. 42/cs – Ricorso della società A.S.D. Certosa avverso la penalizzazione di un punto in classifica. Gara Certosa – Legino 1910 del 17.04.2016 Campionato Promozione. C.U. n. 61 del 21.04.2016. Il Giudice Sportivo, in ordine a fatti occorsi durante la gara del Campionato di Promozione Certosa – Legino 1910 del 17 aprile 2016, infliggeva l’ammenda di € 350,00 alla società ASD Certosa per il comportamento dei propri sostenitori che rivolgevano alla terna arbitrale espressioni ingiuriose e irriguardose e lanciavano alcuni oggetti in campo; infliggeva, inoltre, alla medesima società, ai sensi del combinato disposto dell’art. 11 comma 3 e art. 18 lett. g) C.G.S., la penalizzazione di un punto nella classifica perché i propri sostenitori avevano proferito espressioni gravemente ingiuriose all’indirizzo di un avversario di colore e ingiurie che reiteravano per l’intera durata della partita. L’A.S.D. Certosa ha depositato tempestivo ricorso nel quale contesta quanto riportato dall’arbitro in merito ai cori razzisti e chiede, anche a voce in sede di audizione del proprio rappresentante, l’annullamento della sanzione della penalizzazione di un punto in classifica. La Corte, visionati gli atti, decide l’accoglimento del ricorso. Ricostruita la vicenda sulla base di quanto esposto dall’arbitro non pare corretto applicare la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica ai sensi del combinato disposto dell’art. 11 comma 3 e art. 18 lett. g) C.G.S., non sussistendo quegli elementi che ne impongono l’applicazione; la società non è recidiva in comportamenti similari e, nello specifico, le frasi di stampo razzista e i buu erano indirizzati ad un unico calciatore di cui non è neppure riportato il nome sul referto. Stante poi che tali frasi sono state pronunciate più volte nel corso dell’incontro resta sconosciuto il motivo per cui l’arbitro non sia intervenuto per farle cessare, convocando il dirigente accompagnatore e minacciando la sospensione temporanea della gara secondo una norma ben conosciuta perché applicata nei campionati professionisti. Per questi motivi, la Corte ritiene che al caso sia applicabile la sanzione di cui al combinato disposto dell’art. 11 comma 3 e art. 18 lett. e) C.G.S., delibera pertanto di annullare il punto di penalizzazione in classifica e condanna la società ASD Certosa a disputare la prima partita casalinga con due settori del campo chiusi. Accolto il reclamo, la tassa addebitata in conto va restituita.
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