COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 70 DEL 28/04/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Ricorso della Società ASD Castelnovese Castelnuovo avverso la decisione del Giudice Sportivo contenuta nel C.U. n. 62 del 07.04.2016 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in relazione alla gara Villastellone Carignano – Catelnovese Catelnuovo disputata in data 30.03.2016, Coppa Piemonte Valle d’Aosta di 2^ categoria

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 70 DEL 28/04/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Ricorso della Società ASD Castelnovese Castelnuovo avverso la decisione del Giudice Sportivo contenuta nel C.U. n. 62 del 07.04.2016 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in relazione alla gara Villastellone Carignano – Catelnovese Catelnuovo disputata in data 30.03.2016, Coppa Piemonte Valle d’Aosta di 2^ categoria Con ricorso inviato in data 12.04.2016, la Società ASD Castelnovese Castelnuovo si duole della decisione con la quale il giudice sportivo ha sanzionato la medesima società con l’ammenda di euro 150. In particolare si contestano le modalità relative alla constatazione da parte del direttore di gara dei danni patiti dalla struttura ospitante. Letto il ricorso ed esaminata la documentazione ufficiale si osserva. La società ricorrente è stata sanzionata quale responsabile per le condotte poste in essere dalla propria tifoseria, responsabile di avere introdotto ed utilizzato materiale pirotecnico nonchè di avere arrecato danni alla struttura. Il ricorrente nulla eccepisce in ordine al primo profilo di responsabilità. Quanto ai contestati danneggiamenti si ritiene che il lamentato mancato interpello da parte del direttore di gara che avrebbe recepito le esclusive doglianze della società ospitante sia rilievo privo di una concreta incidenza. Non è difatti in discussione l’entità e la quantificazione dei danni (per i quali vi sono sedi deputate). Né si comprende in quali termini il direttore di gara possa essere stato influenzato dai dirigenti della società ospitante. Così come non si coglie quali obiezioni avrebbe potuto avanzare la società ricorrente a fronte di uno scenario quale quello descritto nel referto. Il direttore di gara ha elencato una pluralità di gravi ed articolati atti vandalici (o volti a creare pericolo per l’incolumità), tutti riscontrati nei settori occupati in via esclusiva dai sostenitori della squadra ospite. Impensabile ritenere che tutto quanto constatato dal direttore di gara – lo si ripete, al di là di quanto possano sostenere i dirigenti delle due società – non sia da imputare, almeno in buona parte, ai tifosi che occupavano quei settori. Inverosimile l’ipotesi che la situazione fosse preesistente all’inizio della gara e che la struttura si presentasse in origine già come verificata dall’arbitro al termine dell’incontro. Quanto contenuto nel referto, ed assecondato dal giudice sportivo, non può pertanto essere confutato con gli argomenti portati nel ricorso. La sanzione inflitta dal Giudice Sportivo appare adeguata e proporzionata. Per tali motivi la Corte D’Appello Sportiva, RESPINGE il reclamo della ASD Castelnovese Castenuovo, con conseguente addebito alla ricorrente della tassa di reclamo che non risulta versata.
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