COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 79 del 28 Aprile 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Delibera del Tribunale Federale Territoriale nel procedimento promosso dal Procuratore Federale della F.I.G.C. con nota del 22/1/2016 (prot.n.7228/610pf15- 16/SS/us) nei confronti di: 1) –Sig. Piccinini Giuseppe Presidente dell’ASD Fortis Altamura; 2) – la Soc. ASD Fortis Altamura; per rispondere:
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 79 del 28 Aprile 2016
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
Delibera del Tribunale Federale Territoriale
nel procedimento promosso dal Procuratore Federale della F.I.G.C. con nota del 22/1/2016 (prot.n.7228/610pf15- 16/SS/us) nei confronti di: 1) –Sig. Piccinini Giuseppe Presidente dell’ASD Fortis Altamura; 2) – la Soc. ASD Fortis Altamura; per rispondere:
-il primo, della violazione di cui all’art.1 bis comma 1 e art.5 comma 1 C.G.S. per aver, con dichiarazioni gravemente oltraggiose, leso l’onorabilità dell’arbitro della gara Fortis Altamura – Real Siti del 4/1/2016, della classe arbitrale e dell’Istituzione Federale; -la seconda a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art.4 commi 1 e 2 e dell’art.5 comma 2 del C.G.S. per la violazione ascritta al proprio presidente sig. Giuseppe Piccinini. FATTO Con racc. ar del 11/2/2016 il Tribunale Federale Territoriale disponeva la convocazione dei deferiti per l’udienza del 14/3/2016, nel corso della quale veniva dato atto che con nota del 11/3/2016 il Procuratore Federale avv. Nicola Monaco aveva chiesto che fosse rinviato il procedimento per la pendenza e la formalizzazione di una proposta di patteggiamento da sottoporre al Procuratore Federale, ai sensi dell’art.23 C.G.S. Il Tribunale con provvedimento del 14/3/2016 rinviava il procedimento al 18/4/2016 ore 16, con sospensione dei termini di cui all’art.34/bis comma 5 C.G.S. con effetto immediato. All’udienza succitata del 18/4/2016, compariva: -l’avv. Nicola Monaco per la Procura Federale il quale depositava i due moduli a firma del sig. Giuseppe Piccinini (in proprio e quale Presidente della ASD Fortis Altamura) contenenti le sanzioni così ridotte ai sensi dell’art. 23 comma 2 CGS: -per il sig. Piccinini Giuseppe la inibizione per la durata di mesi due e l’ammenda di €300,00; -per l’ASD Fortis Altamura, l’ammenda di €300,00. Il succitato testo di accordo, era stato quindi trasmesso, a cura della Procura Federale ai sensi dell’art. 23 c.2 del CGS (per l’esame) al Procuratore Generale dello Sport, il quale con nota del 1/4/2016 aveva testualmente dichiarato “Nulla si osserva”. P.Q.M. Il Tribunale Territoriale Puglia: -esaminati gli atti innanzi citati, e preso atto di quanto dichiarato dal Procuratore Generale dello Sport; -ritenuta corretta la qualificazione dei fatti così come formulata dalle parti; -ritenute congrue le sanzioni indicate dalle stesse succitate parti d’intesa fra loro; -visto ed applicato l’art.23 n.2 C.G.S. -a scioglimento della riserva e della sospensione di cui al verbale d’udienza del 18/4/2016 DISPONE 1) l’applicazione delle seguenti sanzioni: -per il sig. Piccinini Giuseppe la inibizione per la durata di mesi due (2) e l’ammenda di €300,00; -per la Soc. ASD Fortis Altamura l’ammenda di € 300,00; 2) Dichiara pertanto chiuso e definito il procedimento nei confronti dei deferiti.
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