COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°46 del 28 Aprile 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale A.S.D. FERRINI CALCIO QUARTU (Campionato di 1^ Categoria) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n°42 del 07.04.2016. Gara Ferrini Calcio Quartu / Cus Cagliari del 03.04.2016.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°46 del 28 Aprile 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale A.S.D. FERRINI CALCIO QUARTU (Campionato di 1^ Categoria) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n°42 del 07.04.2016. Gara Ferrini Calcio Quartu / Cus Cagliari del 03.04.2016. Con reclamo tempestivamente depositato la società ASD Ferrini Calcio Quartu Sant’Elena ricorre avverso il provvedimento del Giudice Sportivo per quanto accaduto nel corso della gara disputatasi fra la predetta ed il CUS Cagliari, limitatamente alla sanzione dell’ammenda di euro 1.000,00. La Corte d’Appello territoriale, al fine di fare chiarezza su quanto accaduto e soprattutto sulle condotte ascrivibili alla società in ragione di quella dei suoi tesserati, disponeva la convocazione dell’arbitro. Il Direttore di gara, nel corso della sua audizione, confermava di essere stato colpito dal calciatore Curreli con uno schiaffo e di aver per questo decretato la fine della gara; di essere stato immediatamente protetto e soccorso dai dirigenti e dall’allenatore della ricorrente; rimarcava altresì che a seguito del provvedimento di sospensione notava 10/15 giocatori della Ferrini Calcio Quartu Sant’Elena inseguire e colpire il giocatore avversario Luca Serra, ma di non aver potuto identificare tutti i responsabili perché si erano tolti la maglia. La Corte d’Appello Territoriale, lette le carte del procedimento, delibera quanto segue. Come noto, il codice di giustizia sportiva stabilisce che la società risponda disciplinarmente per tutti i comportamenti dei tesserati a prescindere che gli stessi siano stati commessi con dolo o con colpa. Nell’attuale ordinamento sportivo, la responsabilità in esame viene attribuita a seguito dell’accertamento delle condotte soggettive per: - violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità (art.1 bis comma 1 C.G.S.) - dichiarazioni lesive rilasciate da un tesserato (art.5 C.G.S.: decisione C.F.A. emessa con C.U. n.33/CFA 2014-2015 dell’11.03.15. in merito al deferimento M. Ferrero), - divieto di scommesse (art.6: sul punto si richiama la decisione della C.G.F. – Sez. Un. C.U. n.171/ 2012 -2013 del 06.02.13. S.S.C. Napoli/ M. Gianello +2), - illecito sportivo (art. 7 comma 4), - obbligo di denuncia in materia d’illecito sportivo (art.7 comma 7: si pensi al caso A. Conte), - violazione in materia gestionale ed economica (art.8: ad esempio, si pensi all’illecito disciplinare commesso dal presidente del collegio sindacale della società di calcio), - violazione in materia di tesseramento (art.10), - comportamenti o dichiarazioni discriminatori (art.11), - prevenzione di fatti violenti (art.12 si annoverano anche le dichiarazioni del tesserato, dirigente, socio che in qualunque modo contribuiscono a determinare fatti violenti), - fatti violenti dei sostenitori (art.14 C.G.S.). La responsabilità oggettiva trova la sua ratio nell’opportunità di assicurare il pacifico svolgimento dell’attività sportiva e delle competizioni agonistiche, incentivando (o meglio responsabilizzando) le società di calcio ad un controllo sui propri tesserati (dirigenti, calciatori, soci, non soci e tifosi). In altre parole la responsabilità oggettiva trova fondamento nell’esigenza di rendere effettivo e pregnante l’impegno delle società nell’attività di prevenzione nella commissione di fatti che compromettono l’ordine pubblico o la regolarità nello svolgimento delle gare, nonché nell’attività di stimolo del massimo rispetto delle norme Federali da parte dei soggetti legati alla società, ciò al fine di assicurare il corretto svolgimento delle competizioni. Ne consegue che, proprio sulla scorta della suddetta ratio, le sanzioni a carico della società necessitano comunque un’attenta analisi del caso concreto e di una approfondita verifica delle condotte dalla stessa posta in essere in occasione degli accadimenti contestati. Dalla disamina del referto di gara emerge che la società ricorrente, nella persona dei suoi dirigenti e del suo allenatore, non appena si rendevano conto dell’azione violenta che il tesserato Curreli poneva in essere nei confronti del direttore di gara intervenivano immediatamente con l’intento di proteggerlo (impedendo la degenerazione dell’aggressione) e verificavano subito le sue condizioni fisiche, prestandogli il giusto soccorso. È poi emerso che la successiva aggressione posta in essere nei confronti del giocatore avversario Serra Luca è stata commessa dai giocatori della stessa Ferrici Calcio Quartu Sant’Elena, senza l’ausilio di esterni o di tifosi in virtù della corretta chiusura dei cancelli dell’impianto sportivo e delle precauzioni sul punto adottate dalla società. La ricorrente, inoltre, non ha in alcun modo contestato le gravi e censurabili azioni poste in essere dai suoi tesserati, né ha impugnato i conseguenti provvedimenti sanzionatori comminati dal giudice di prime facie. Anzi, la società ha disposto l’immediato allontanamento dei suoi tesserati che sul campo di giuoco, subito dopo la cessazione della gara, si rendevano colpevoli di aver aggredito l’avversario: nei motivi dell’impugnazione è stata dichiarata la decisione di precludere ai suddetti tesserati la partecipazione alle altre gare rimanenti del campionato. Le suddette circostanze denotano il fattivo impegno della società nel garantire l’immediata difesa del direttore di gara, nell’impedire l’invasione di campo da parte di terzi non autorizzati e la successiva presa di posizione nei confronti dei propri tesserati rei di aver aggredito, in modo vile, un calciatore avversario. I suddetti elementi devono essere correttamente valutati nel ponderare la decisione di adottare delle sanzioni a carico della società, in forza della responsabilità oggettiva e della sua ratio, come sopra descritte. L’ammenda di euro 1.000,00 è quindi sproporzionata ed eccessiva, ciò tenuto conto della positiva condotta della società e dell’ulteriore fatto che l’aggressione nei confronti dell’avversario è stata posta in essere nel rettangolo di giuoco, poco dopo la sospensione della gara, dai giocatori schierati in campo, allorquando era impossibile adottare o pretendere dalla società una ulteriore e adeguata misura di prevenzione. In ogni caso, la sussistenza della responsabilità oggettiva della società per l’azione di violenza posta in essere dai propri tesserati ex art. 12 Codice di Giustizia Sportiva, che, come detto, prescinde dalla colpa o dal dolo, non può essere per intero negata con la conseguenza che l’ammenda più equa al caso di specie, valutato nella sua ampiezza e complessità, è quella di euro 100,00. Per tutte queste ragioni la Corte d’Appello Territoriale, in parziale riforma del provvedimento impugnato, DELIBERA la riduzione dell’ammenda ad euro 100,00 e dispone la restituzione della tassa. Si conferma nel resto.
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