COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°46 del 28 Aprile 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale A.S.D. GONNOSTRAMATZA (Campionato di 2^ Categoria) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n°43 del 14.04.2016. Gara Gonnostramatza / Siddi del 10.04.2016.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°46 del 28 Aprile 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale A.S.D. GONNOSTRAMATZA (Campionato di 2^ Categoria) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n°43 del 14.04.2016. Gara Gonnostramatza / Siddi del 10.04.2016. La Società Gonnostramatza ha proposto rituale reclamo avverso la delibera con la quale il Giudice Sportivo, in relazione alla gara di cui in epigrafe, ha disposto: - la squalifica fino al 30 aprile 2017 del calciatore Tuveri Giordano; - la squalifica per tre giornate dei calciatori Tuveri Fabio, Sitzia Mauro e Margiani Federico; - l’ammenda di Euro 100,00 a carico della società stessa. La decisione del Giudice Sportivo è stata assunta sulla base di quanto riportato dall’arbitro nel referto di gara e nel relativo supplemento, nel quale si attesta: - Tuveri Giordano, alla notifica del provvedimento di espulsione per somma di ammonizioni, rivolgeva parole offensive al direttore di gara e tentava di colpirlo con uno schiaffo, quindi lo spintonava e lo attingeva con uno sputo; Tuveri Fabio, Sitzia Mauro e Margiani Federico, profferivano all’arbitro frasi ingiuriose e minacciose; - Il direttore di gara, mentre si dirigeva verso gli spogliatoi, dopo aver sospeso l’incontro, si accorgeva che il cancello del campo era stato aperto da persona sconosciuta. La società reclamante chiede la riduzione della squalifica inflitta a Tuveri Giordano, l’annullamento o la riduzione delle altre squalifiche e l’annullamento dell’ammenda. Nell’atto di reclamo si nega che Tuveri Giordano abbia tentato di usare violenza all’arbitro e abbia sputato addosso alla sua persona, e si afferma che egli si sarebbe limitato a cercare di strappare il cartellino dalla sua mano protestando vivacemente per l’espulsione ricevuta; quanto allo sputo, sarebbe stato indirizzato verso terra mentre l’arbitro si trovava a notevole distanza. Nell’atto di reclamo si esclude poi che Tuveri Fabio, Sitzia Mauro e Margiani Federico abbiano oltraggiato il direttore di gara e si afferma che il cancello sarebbe stato aperto dal presidente della società Gonnostramatza per fare entrare una persona che falsamente si era qualificata per un commissario di campo. L’arbitro, nel corso dell’audizione nanti la Corte, ha confermato integralmente quanto riportato nel referto, precisando di non avere subito alcun atto di violenza, ma un solo tentativo non andato a buon fine. Il rappresentante della società reclamante, sentito anch’egli dalla Corte, ha insistito per l’accoglimento del reclamo. La Corte, letti gli atti del procedimento, ritiene che la condotta di Tuveri Giordano debba essere inquadrata come una vibrata e scomposta protesta e che pertanto la durata della squalifica debba essere ridotta fino al 30 giugno 2016; ritiene inoltre che le altre squalifiche debbano essere ridotte a due giornate, tenuto conto che Tuveri Fabio, Sitzia Mauro e Murgiani Federico si sono limitati a pronunciare parole irriguardose all’indirizzo dell’arbitro; ritiene infine di dover annullare l’ammenda a carico della società, essendo verosimile che il cancello del campo sia stato aperto dal Presidente per avere questi creduto in buona fede di dover fare entrare una persona che ne aveva titolo. La Corte, per questi motivi, in accoglimento del reclamo DELIBERA - di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Tuveri Giordano fino al 30 giugno 2016, senza che la sanzione disciplinare sia considerata ai fini delle misure amministrative a carico delle società; - di ridurre a due giornate le squalifiche inflitte ai calciatori Tuveri Fabio, Sitzia Mauro e Margiani Federico; - di annullare l’ammenda di Euro 100,00 a carico della società Gonnostramatza. Dispone la restituzione della tassa.
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