COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 358 TFT 34 DEL 26 APRILE 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n. 75/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. NUNZIO SALVATOR CALI’ (Presidente dell’A.S.D. Unione Cesarò San Teodoro all’epoca dei fatti); Sig. CALOGERO VIRZI’ (Dirigente dell’A.S.D. Unione Cesarò San Teodoro all’epoca dei fatti); A.S.D. UNIONE CESARÒ SAN TEODORO. Stagione sportiva 2014 / 2015 – Campionato di 2^ categoria.
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 358 TFT 34 DEL 26 APRILE 2016
Delibera del Tribunale Federale Territoriale
Procedimento n. 75/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. NUNZIO SALVATOR CALI’ (Presidente dell’A.S.D. Unione Cesarò San Teodoro all’epoca dei fatti); Sig. CALOGERO VIRZI’ (Dirigente dell’A.S.D. Unione Cesarò San Teodoro all’epoca dei fatti); A.S.D. UNIONE CESARÒ SAN TEODORO. Stagione sportiva 2014 / 2015 – Campionato di 2^ categoria. La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 9630/185 pf15-16 GC/vdb del 16 marzo 2016, il sig. Nunzio Salvator Calì, quale Presidente della A.S.D. Unione Cesarò San Teodoro all’epoca dei fatti, per la violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall'art. 1 bis comma 1 del C.G.S., in relazione all’art. 44 del regolamento L.N.D., per non avere utilizzato nelle gare del campionato di 2^ categoria girone “G” disputate il 14/02/2015, il 22/03/2015 e il 28/03/2015 un allenatore abilitato dal Settore Tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato ed inoltre per avere sottoscritto la distinta di gioco poi consegnata al direttore della gara del 14/02/2015, contenente la predetta irregolarità. Con la medesima nota la Procura Federale ha deferito: il sig. Calogero Virzì, quale Dirigente della A.S.D. Unione Cesarò San Teodoro all’epoca dei fatti, per le medesime violazioni sopra indicate, avendo sottoscritto in occasione delle suddette gare di campionato del 22/03/2015 e del 28/03/2015 le distinte di gioco, contenenti le predette irregolarità; la A.S.D. Unione Cesarò San Teodoro, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 C.G.S., per le violazioni ascritte ai propri Presidente e Dirigente. Le parti deferite non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolpa, né si sono presentate all’udienza dibattimentale, nella quale il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l’applicazione delle seguenti sanzioni: Mesi quattro di inibizione a carico del sig. Nunzio Salvator Calì; Mesi due di inibizione a carico del sig. Calogero Virzì; Ammenda di € 600,00 a carico della A.S.D. Unione Cesarò San Teodoro. Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle n° 3 gare del Campionato regionale di 2^ categoria girone “G” disputate dalla A.S.D. Unione Cesarò San Teodoro nelle date del 14/02/2015, 22/03/2015 e 28/03/2015, rispettivamente contro Aciplatani Calcio, Viola 2010 e Città di Pedara, nelle distinte di gara non è stato indicato e quindi non era presente alcun allenatore abilitato del Settore Tecnico iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato. Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo i sigg. Nunzio Salvator Calì e Calogero Virzì omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari, derivandone altresì, per il principio dell’immedesimazione organica, la responsabilità della Società A.S.D. Unione Cesarò San Teodoro, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate. Devono pertanto trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi: Mesi due di inibizione a carico del sig. Nunzio Salvator Calì; Mesi uno di inibizione a carico del sig. Calogero Virzì; Ammenda di € 300,00 a carico della A.S.D. Unione Cesarò San Teodoro. La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.
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