COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 63 del 27/04/2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale 34 – RECLAMO DELL’U.S.D. MARGINONE 2000 AVVERSO REGOLARITA’ ED ESITO GARA TAU CALCIO ALTOPASCIO/MARGINONE DEL 24.4.2016 (4-1).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 63 del 27/04/2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale 34 - RECLAMO DELL'U.S.D. MARGINONE 2000 AVVERSO REGOLARITA' ED ESITO GARA TAU CALCIO ALTOPASCIO/MARGINONE DEL 24.4.2016 (4-1). Con atto del 26.4.2016, l'U.S.D. Marginone 2000 ha proposto ricorso avverso la regolarità e l'esito della gara chiedendo irrogarsi, a carico dell'A.S.D. Tau Calcio Altopascio, la punizione sportiva della perdita della gara A.S.D. Tau Calcio Altopascio/U.S.D. Marginone 2000disputatasi in data 24.4.2016, con il punteggio di 0-3. Con il predetto reclamo la reclamante evidenzia la violazione, da parte dell'A.S.D. Tau Calcio Altopascio, della regola prevista dal Com. Uff. n. 1 del 3.7.2015. Il ricorso in epigrafe si appalesa fondato per le ragioni che seguono. Gli atti ufficiali evidenziano la violazione, da parte dell'A.S.D. Tau Calcio Altopascio , della regola prevista dal Com. Uff. n. 1 del 3.7.2015 del Comitato Regionale Toscana della L.N.D. della F.I.G.C. che impone che, sin dall'inizio della gara e per l'intera durata della stessa, siano impiegati, per ciascuna squadra, almeno due calciatori ''giovani'' così distinti in relazione alle seguenti fasce di età: -1 nato dal 1' gennaio 1993 in poi; 1 nato dal 1' gennaio 1994 in poi. La violazione della regola prevista dal Com. Uff. n.1 del 3 luglio 2015 del Comitato Regionale, il cui contenuto è stato sopra riprodotto, si è verificata, in occasione della gara A.S.D. Tau Calcio Altopascio/U.S.D. Marginone disputatasi in data 24.4.2016 , precisamente dall'8' al 10' minuto del secondo tempo di gioco, ovvero per il lasso di tempo intercorrente tra la seconda sostituzione (quella del calciatore n. 10, Michelotti 1993, con il calciatore n. 14, Vanni 1982) e la terza ( quella del calciatore n. 11, Pieri 1988,con il calciatore n. 18, Bonaccorsi 1995). Alla luce di quanto sopra, non si può che concludere nel senso che, nel corso della gara A.S.D. Tau Calcio Altopascio/U.S.D. Marginone 2000 del 24.4.20126, l'A.S.D. Tau Calcio Altopascio ha violato la regola di cui al Com. Uff. n. 1 del 3.7.2015, con la inevitabile conseguenza che, ai sensi di quanto disposto dallo stesso Com. Uff., all'inosservanza della predetta regola consegue la sanzione della perdita della gara, per come previsto dall'art. 17, comma 5, C.G.S.. Per questi motivi il G.S.T., accoglie il ricorso come sopra proposto dall'U.S.D. Marginone 2000 di Marginone (Lucca). Dispone non addebitarsi la tassa reclamo.
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