COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 64 del 28/04/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 153 stagione sportiva 2015/2016 Oggetto: Reclamo della Polisportiva Coreglia, avverso la squalifica inflitta dal G.S.T. al calciatore Grasseschi Michele per tre gare (C.U. n. 60 del 14/04/2016).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 64 del 28/04/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 153 stagione sportiva 2015/2016 Oggetto: Reclamo della Polisportiva Coreglia, avverso la squalifica inflitta dal G.S.T. al calciatore Grasseschi Michele per tre gare (C.U. n. 60 del 14/04/2016). La decisione del G.S.T., impugnata nel reclamo, si riferisce al comportamento violento tenuto dal giocatore Grasseschi nei confronti di un avversario, durante l‟incontro esterno, disputato contro l'Associazione Sportiva Dilettantistica Porcari, in data 10 aprile 2016. Il G.S.T., nel relativo Comunicato Ufficiale, motivava così la sanzione applicata: “Per condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario”. Nel reclamo si afferma che il contatto, privo di violenza e di qualsiasi intento lesivo, sarebbe normativamente sanzionato dall'art. 14 comma 4 lett. A (“per due giornate in caso di condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara”) e non dovrebbe trovare applicazione l'art. 14 comma 4 lett. B (“per tre giornate o a tempo determinato in caso di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti.”) e cita, a tal proposito, una decisione assunta, nel 2014 C.U. n. 22 ricorso Biancoscudati Padova – Mezzocorona, che conforterebbe la tesi difensiva. Non contestando la dinamica dei fatti descritti eccepisce l'erronea valutazione arbitrale “nella nota dicotomia tra dolo e colpa cosciente” distinguendo tra la condotta violenta e quella antisportiva. Il giocatore colpito non avrebbe subito alcun danno fisico con ciò evidenziando, a parere della difesa, “in modo chiaro” della inesistenza dell'animus necandi. L'atto istintivo dello scalciare non può dunque essere considerato gesto violento e pertanto chiede una riduzione della squalifica inflitta. Il reclamo è infondato e deve essere respinto. Preliminarmente risulta opportuna la trascrizione della parte della motivazione citata a conforto della tesi difensiva: “La condotta del giocatore Segato è stata qualificata dal Giudice Sportivo quale “condotta violenta” punibile ex art. 19, comma 4 lett. b) C.G.S. ma, ad avviso di questo giudicante, l’azione commessa dal giocatore va rubricata, ai sensi del medesimo articolo e comma, sub lettera a), ossia come “condotta gravemente antisportiva” perché manca quell’intento specifico di arrecare, con gratuita, malevola e prava intenzione, un danno fisico all’avversario. Ritiene infatti questa Corte che la “condotta violenta” punibile ai sensi dell’art. 19, comma 4, lett. b) richieda un quid pluris sostanziabile nella chiara volontà di arrecare una lesione all’integrità fisica dell’avversario, motivata solo da un impulso aggressivo, privo di qualsiasi giustificazione, anche lata, neanche qualificabile come eccesso di agonismo. E’ il dolo specifico, ossia di arrecare solo un male all’avversario, al di fuori di ogni possibile contesto di gioco, a integrare quella fattispecie che, nel presente caso, non si reputa di poter individuare. Il referto dell’arbitro, infatti, pur descrivendo un “pugno”, lo colloca all’interno di un’azione di gioco che vedeva impegnati i due calciatori e, quindi, non può essere soltanto il mezzo usato per compiere il fallo (il pugno) a conferire natura di “gioco violento” all’azione, ma la condotta va invece osservata e scrutinata nella sua completezza dinamica. Il direttore di gara non ha riferito di un gesto portato al di fuori di un simile contesto, senza alcuna apparente o reale esigenza di vincere il duello agonistico e, perciò, malevolo o gratuito, ma solo una scomposta (e grave) azione fisica, sicuramente riprovevole e meritevole di sanzione, priva però di quella connotazione aggiuntiva che la faccia rientrare nell’alveo di una condotta violenta, nel senso appena indicato. Alla luce, pertanto, del convincimento che al calciatore Segato possa rimproverarsi una condotta gravemente antisportiva, ai sensi dell’art. 19, comma 4 lett. a), peraltro compresa dallo stesso che ha abbandonato immediatamente il campo di gioco, la Corte, accoglie parzialmente il ricorso.” Dunque dalla dinamica riferita il “pugno” sarebbe stato interpretato dalla Corte, poiché inserito in una ben precisa dinamica di giuoco, come tentativo, illegittimo e pertanto sanzionato, di liberarsi dell'avversario all'interno di una azione. Nel caso concreto il D.G. descrive così la condotta del calciatore Grasseschi “perché dopo un contrasto di gioco con il portiere avversario si rialzava e tirava un calcio sulla schiena al portiere ancora a terra senza arrecargli danni fisici”. Sfugge pertanto il ragionamento che potrebbe sottrarre la condotta descritta alla fattispecie del gesto violento trattandosi di un calcio sferrato alla schiena di un avversario ancora a terra, per citare la delibera richiamata certamente “al di fuori di ogni possibile contesto di gioco”. Per quanto attiene alla presunta dicotomia occorre rilevare che, sebbene nel caso concreto sia evidente un dolo diretto a cagionare conseguenze fisiche all'avversario, anche il dolo eventuale (e cioè l'accettazione del rischio), comporta l'applicazione della normativa più rigorosa. L'inesistenza di danni fisici non può in alcun modo dimostrare alcunché con riferimento all'elemento soggettivo dell'autore del gesto essendo certamente plausibili gesti aggressivi senza che gli stessi comportino le conseguenze volute o ipotizzate. L'episodio, in evidente contrasto con l'art. 19 comma 4 lett. B C.G.S., risulta pienamente ed indiscutibilmente confermato dal rapporto arbitrale e pertanto deve trovare applicazione, come correttamente ritenuto dal Giudice di prime cure, la sanzione minima di tre giornate. P.Q.M. La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, respinge il reclamo e dispone l‟incameramento della relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it