COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 64 del 28/04/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 150 stagione sportiva 2015/2016 Gara Lajatico – A. Bellani (4-0) del 03 aprile 2016. Campionato Seconda Categoria. In C.U. n. 57 del 07 aprile 2016 Comitato Regionale Toscana.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 64 del 28/04/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 150 stagione sportiva 2015/2016 Gara Lajatico – A. Bellani (4-0) del 03 aprile 2016. Campionato Seconda Categoria. In C.U. n. 57 del 07 aprile 2016 Comitato Regionale Toscana. Reclama la Pol. A. Bellani A.S.D. avverso la seguente sanzione inflitta al proprio calciatore Fabbrini Alessandro dal Giudice Sportivo Territoriale per la Toscana: “A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE FABBRINI ALESSANDRO (A. BELLANI A.S.D.) In seguito ad un provvedimento arbitrale si avvicinava al D.G. offendendolo e minacciandolo. Alla notifica dell’espulsione reiterava le offese.”. La Società reclamante non nega l‟episodio in sé, tuttavia sostiene che la punizione risulti eccessiva in ragione dell‟addebito contestato ed all‟uopo cita alcuni precedenti giurisprudenziali che – a dire della medesima – avrebbero previsto la stessa sanzione per condotte più gravi ovvero sanzioni più miti per condotte similari. In conclusione alla luce di ciò, pur dolendosi del comportamento del proprio tesserato, chiede una riduzione della squalifica.Richieste al D.G. osservazioni in merito all‟episodio in questione, lo stesso conferma nella sostanza quanto già riportato nel rapporto di gara. Invero, alla luce delle risultanze degli atti ufficiali la sanzione comminata dal G.S.T. appare congrua alla gravità dell‟addebito contestato e senz‟altro conforme all‟orientamento giurisprudenziale già più volte espresso da questa Corte per casi analoghi. Le espressioni minacciose ed offensive infatti vengono di regola sanzionate con tre giornate di gara, tuttavia nel caso di specie il contegno tenuto dal calciatore non si limita a ciò, infatti successivamente alla notifica del provvedimento disciplinare di espulsione, lo stesso reitera le espressioni offensive all‟indirizzo dell‟Arbitro di guisa che appare adeguato l‟aggravamento della suindicata sanzione base con almeno una ulteriore giornata di squalifica. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana respinge il reclamo confermando la sanzione già irrogata dal G.S.T.. Dispone addebitarsi la tassa di reclamo.
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