COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 64 del 28/04/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 149 stagione sportiva 2013/2014 Gara Geggiano – Casolese (1-3) del 3/4/2016. Campionato di II categoria, in C.U. n.57 del 7/4/2016.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 64 del 28/04/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 149 stagione sportiva 2013/2014 Gara Geggiano – Casolese (1-3) del 3/4/2016. Campionato di II categoria, in C.U. n.57 del 7/4/2016. Reclama la società Casolese avverso la sanzione di seguito riportata. Ammenda di Euro 600,00 alla società CASOLESE “Per intollerabili espressioni gravemente oltraggiose provenienti da un sostenitore isolato da ritenersi, per oggetto, indirizzo ed entita', altamente provocatorie e non meramente offensive, tali da giustificare la decisione arbitrale di sospendere momentaneamente il gioco e conseguentemente divenire destinatari di sanzione aggravata”. La reclamante basa il gravame su quattro punti ben individuati: 1)La gara si è svolta in trasferta per cui la reclamante non ha avuto modo di procedere a filtraggi di ingresso; 2)Il G.S. non ha preso in esame il comportamento provocatorio tenuto dal calciatore oggetto delle frasi incriminate; 3)Non è stato tenuto conto del fattivo comportamento dei propri dirigenti; 4)La reclamante si dissocia, così come sempre fatto nella propria storia, da accadimenti come quello oggetto di sanzione in quanto rispettosa dei diritti umani. La reclamante chiede una riduzione della sanzione in virtù di quanto evidenziato nel gravame, L‟arbitro, nel supplemento di rapporto, conferma sostanzialmente quanto evidenziato in prime cure e nega che il calciatore oggetto delle offese abbia tenuto un comportamento provocatorio. La Corte passa in decisione. Questi fatti. Un calciatore delle società Geggiano, Heugap Maximilien di nazionalità etiope, viene pesantemente fatto oggetto da parte di un sostenitore della società Casolese di espressioni gravemente oltraggiose. L‟arbitro sospende momentaneamente la gara per tre minuti, salvo poi riprenderla regolarmente. Alla ripresa della citata, ovvero a circa quattro minuti dalla stessa, quattro sostenitori della società Casolese reiterano le offese verso lo stesso calciatore il quale decide di abbandonare il terreno di gioco spontaneamente e, per tale infrazione, viene ammonito. La fattispecie in esame è chiara e la ratio della seppur criptica enunciazione del G.S. assolutamente comprensibile e censurabile. Il comportamento del pubblico di parte Casolese deve essere sanzionato in maniera esemplare proprio in virtù di quanto la stessa società ritiene un principio cardine della sua storia, ovvero il rispetto assoluto della dignità umana. Gli altri punti a difesa della società reclamante non possono trovare albergo in questa sede in quanto l‟arbitro ha chiarito, a confutazione degli stessi, ogni dubbio in proposito. In punto di quantificazione della sanzione il Collegio la ritiene adeguata ai fatti contestati con espresso invito alla società Casolese di effettuare essa stessa un filtro in relazione ai propri tifosi e questo anche in trasferta proprio in virtù di quanto correttamente sostenuto in tema di rispetto della dignità umana. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale respinge il reclamo e dispone l‟addebito della relativa tassa.
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