COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 64 del 28/04/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 154 stagione sportiva 2015/2016. Reclamo della ASD Nova Vigor Misericordia avverso decisione del GST Delegazione di Arezzo. Squalifica Scopetani Andrea per 4 gg.. CU 42 del 06.04.2016.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 64 del 28/04/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 154 stagione sportiva 2015/2016. Reclamo della ASD Nova Vigor Misericordia avverso decisione del GST Delegazione di Arezzo. Squalifica Scopetani Andrea per 4 gg.. CU 42 del 06.04.2016. Con plico Raccomandato accettato dall‟ufficio postale di Pontassieve alle ore 17.47 del 14.04.2016, ritenendo inesistenti i fatti addebitati chiede l‟annullamento della sanzione o, in subordine, una sostanziale riduzione della stessa. Il reclamo deve essere dichiarato inammissibile per tardività. L‟art 38 comma 2 Codice Giustizia Sportiva stabilisce che “ il reclamo deve essere motivato e proposto entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale in cui è riportata la decisione del Giudice Sportivo Territoriale che si intende impugnare.” Al successivo Comma 6 dello stesso articolo 38 stabilisce come “ tutti i termini del presente Codice Sono perentori “Nel caso che occupa, essendo il provvedimenti reso noto in data 06/04/2016, il reclamo doveva essere proposto entro il giorno 13.04.2016. L‟averlo inoltrato il giorno 14.04.2016 ( un giorno dopo il termine di cui sopra ) lo rende inammissibile. P.Q.M La Corte Sportiva d‟appello Territoriale dichiara inammissibile il proposto reclamo ordinando l‟acquisizione della tassa versata.
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