COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 64 del 28/04/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 148 stagione sportiva 2015/2016 Gara Sacro Cuore – Filecchio Fratres (1-2). Campionato Terza Categoria. In C.U. n.43 del 06 aprile 2016 D.P. Lucca.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 64 del 28/04/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 148 stagione sportiva 2015/2016 Gara Sacro Cuore – Filecchio Fratres (1-2). Campionato Terza Categoria. In C.U. n.43 del 06 aprile 2016 D.P. Lucca. Reclama la A.S.D. sacro Cuore avverso l‟ammenda inflitta a proprio carico dal G.S.T. per la provincia di Lucca: “A CARICO DI SOCIETA’ AMMENDA EURO 150,00 (SACRO CUORE) Persone sconosciute che si introducevano nello spogliatoio arbitrale gettavano le liste giocatori e la richiesta di forza pubblica nel cestino porta rifiuti”. La Società reclamante asserisce che l‟Arbitro non avrebbe mai consegnato al dirigente accompagnatore né ad altro dirigente la chiave dello spogliatoio, di conseguenza la medesima Società non sarebbe stata in grado di conoscere chi abbia avuto accesso allo spogliatoio arbitrale. Del resto – riferisce sempre la Reclamante – le distinte di gara al momento della consegna al D.G. risultavano integre e senza segni di “attorcigliatura”, allegando all‟uopo le relative fotocopie. Per l‟effetto l‟A.S.D. sacro Cuore chiede l‟annullamento dell‟ammenda. Richieste al D.G. osservazioni in merito all‟episodio in questione quest‟ultimo innanzitutto riferisce che le chiavi dello spogliatoio arbitrale non sono state consegnate alla dirigenza locale in quanto tale spogliatoio ne era privo ed anzi lo stesso D.G. faceva presente la circostanza al dirigente accompagnatore venendo tuttavia rassicurato circa il fatto che non vi sarebbero stati problemi. D'altra parte precisa l‟Arbitro che le copie accartocciate nel cestino erano quelle che lo stesso avrebbe dovuto portare via e non quelle consegnate alle due società. Il reclamo deve essere respinto. Come noto infatti la Società ospitante è responsabile per l‟introduzione nel recinto spogliatoi di soggetti estranei in quanto non presenti in nota, per di più la circostanza che lo spogliatoio arbitrale fosse privo di chiusura avrebbe dovuto indurre la stessa Società ospitante ad esercitare una vigilanza ancora più attenta. Peraltro questo Collegio non può fare a meno di censurare l‟argomentazione svolta nel reclamo che intenderebbe ricondurre l‟accaduto alla pretesa mancata consegna alla dirigenza delle chiavi dello spogliatoio da parte del D.G., quando invece le chiavi, come ben chiarito da quest‟ultimo nel proprio supplemento, erano del tutto mancanti ed anzi la circostanza era stata anche oggetto di specifica indicazione al dirigente accompagnatore. Del tutto irrilevante la produzione delle fotocopie delle distinte di gara effettuata dalla Reclamante.In conclusione la sanzione impugnata appare senz‟altro congrua e meritevole di conferma alla luce della gravità dell‟addebito contestato, rappresentato appunto dalla presenza di soggetti estranei o comunque non identificati che si introducevano nello spogliatoio del D.G. accartocciando e gettando nel cestino le note e la richiesta di forza pubblica. Tale condotta infatti rivela una totale dispregio per la figura dell‟Arbitro e della manifestazione sportiva nel suo complesso, cosicché merita di essere condannata con adeguata sanzione quale appunto quella inflitta dal G.S.T.. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana respinge il reclamo confermando l‟ammenda inflitta dal G.S.T. per la Provincia di Lucca. Dispone addebitarsi la tassa di reclamo.
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