COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 159 del 22/04/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. SAN MARCO JUVENTINA IN RIFERIMENTO ALLA GARA SAN MARCO JUVENTINA – PONTEVALLECEPPI DISPUTATA IL 03.04.2016 A SAN MARCO, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.150 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 06.04.2016, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE: ALLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE SPIAGGIA ANTONIO PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA;

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 159 del 22/04/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. SAN MARCO JUVENTINA IN RIFERIMENTO ALLA GARA SAN MARCO JUVENTINA – PONTEVALLECEPPI DISPUTATA IL 03.04.2016 A SAN MARCO, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.150 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 06.04.2016, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE: ALLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE SPIAGGIA ANTONIO PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA; HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 21.04.2016, la seguente decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Dall’esame degli atti ufficiali e all’esito dell’audizione del Direttore di gara è emerso che, al termine dell’incontro, il calciatore Antonio Spiaggia ha colpito con un pugno alla schiena un avversario con il quale stava discutendo. L’Arbitro ha precisato che il gesto non ha provocato alcun dolore al calciatore del Pontevalleceppi né alcuna reazione da parte del medesimo. Alla luce di quanto precede la Corte ritiene equo ridurre la squalifica inflitta dal G.S. a due giornate effettive di gara. P.Q.M. In accoglimento del reclamo riduce la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Antonio Spiaggia a due giornate effettive di gara. - Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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