COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 159 del 22/04/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.P.D. PICCIONE IN RIFERIMENTO ALLA GARA GRIFO CANNARA – PICCIONE DISPUTATA IL 02.04.2016 A CANNARA, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.150 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 06.04.2016, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE: ALLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE FAVARONI MARCO PER QUATTRO GARE.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 159 del 22/04/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.P.D. PICCIONE IN RIFERIMENTO ALLA GARA GRIFO CANNARA - PICCIONE DISPUTATA IL 02.04.2016 A CANNARA, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.150 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 06.04.2016, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE: ALLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE FAVARONI MARCO PER QUATTRO GARE. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 21.04.2016, la seguente decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Dall’esame degli atti ufficiali di gara ed all’esito dell’audizione della società reclamante, la Corte osserva quanto segue. Il comportamento posto in essere dal calciatore Favaroni, cosi come descritto nel referto, non viene messo in discussione nemmeno dalla stessa società reclamante. Pur tuttavia la Corte ritiene equo ridurre la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Favaroni a tre giornate effettive di gara, ritenendola equa e commisurata alla violazione dallo stesso commessa. P.Q.M. In accoglimento del reclamo riduce la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Favaroni Marco a tre giornate effettive di gara. - Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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