COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 111 del 29 Aprile 2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale ERRATA CORRIGE DELIBERA RELATIVA ALLA GARA A.C.D. TAURANO – POL.D. SAN MARTINO VALLE CAUDINA DEL 13.2.2016 PUBBLICATA SUL C.U. n. 110 DEL 28 APRILE 2016 A PAG. 2477

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 111 del 29 Aprile 2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale ERRATA CORRIGE DELIBERA RELATIVA ALLA GARA A.C.D. TAURANO - POL.D. SAN MARTINO VALLE CAUDINA DEL 13.2.2016 PUBBLICATA SUL C.U. n. 110 DEL 28 APRILE 2016 A PAG. 2477 Il G.S.T. f.f. Avv. Eugenio Russo, - letta l’istanza di correzione della Delibera indicata in epigrafe formulata dalla Società POL.D. San Martino Valle Caudina inoltrata al C.R. Campania, a mezzo telefax, il 29.04.2016; - letto, altresì, l’originale della Delibera adottata e sottoscritta in data 30.3.2016 dal Sostituto Giudice Sportivo Territoriale Avv. Filippo Pucino; - rilevato che, effettivamente, come indicato dalla Società istante nella Delibera sottoscritta dall’indicato Sostituto Giudice Sportivo Territoriale sono riscontrabili alcuni errori materiali; - che, in particolare, viene erratamente indicata come Società reclamante la Società A.C.D. Taurano mentre, viceversa, nella realtà la Società reclamante era ed è la POL.D. San Martino Valle Caudina; - che, altresì, nella medesima Delibera è erroneamente indicato il giocatore Di Giacomo Angelo, che ha preso parte alla gara indicata in epigrafe, come utilizzato dalla POL.D. San Martino Valle Caudina che, viceversa, era ed è la reclamante, mentre detto calciatore è stato utilizzato dalla A.C.D. Taurano ; - che, deve ulteriormente aggiungersi, nella medesima Delibera viene erroneamente indicato il termine “tesserati” mentre doveva utilizzarsi il singolare “tesserato” e che, parimenti, viene indicato nel corpo della stessa Delibera, in maniera errata, come “Giacomo Angelo 15.6.1994” invece che “Di Giacomo Angelo 15.6.1994” il calciatore che ha preso parte alla gara; - considerato che detti errori materiali, in ogni caso, non incidono sulla sostanza delle Delibera e sulla decisione adottata dall’indicato Sostituto Giudice Sportivo Territoriale, Avv. Filippo Pucino, in ordine al c.d. petitum sostanziale, atteso che all’esito degli accertamenti effettuati presso l’Ufficio Tesseramenti l’indicato calciatore Di Giacomo Angelo è risultato tesserato regolarmente per la A.C.D. Taurano; - che, pertanto, può procedersi alla “correzione dell’errore (rectius: degli errori) materiale” senza alterare il contenuto sostanziale dell’adottata Delibera; - che, atteso il provvedimento adottato dalla Commissione di Garanzia con C.U. n. 9 CGF del 19.4.2016, non è possibile far provvedere sull’istanza di correzione direttamente l’indicato Sostituto Giudice Sportivo Territoriale Avv. Filippo Pucino; tanto premesso, provvedendo sull’istanza formulata dall’indicata Società POL.D. San Martino Valle Caudina inoltrata al C.R. Campania, a mezzo telefax, il 29.04.2016 DELIBERA che a correzione materiale degli errori contenuti nella Delibera adottata e sottoscritta in data 30.3.2016 dal Sostituto Giudice Sportivo Territoriale Avv. Filippo Pucino, pubblicata sul C.U. n. 110 DEL 28 APRILE 2016 A PAG. 2477, laddove è pubblicato “RECLAMO TAURANO” deve leggersi ed intendersi “RECLAMO POL.D. San Martino Valle Caudina”; laddove è pubblicato “si duole che la Società S. Martino Valle Caudina abbia fatto partecipare alla gara un calciatore, Di Giacomo Angelo 15.6.1994 , pur non essendo tesserati per tale Società” deve leggersi ed intendersi “si duole che la Società TAURANO abbia fatto partecipare alla gara un calciatore, Di Giacomo Angelo 15.6.1994, pur non essendo tesserato per tale Società”; laddove è pubblicato “Giacomo Angelo 15.6.1994” deve leggersi ed intendersi “Di Giacomo Angelo 15.6.1994”. Conferma, per il resto la Delibera adottata dall’Indicato Sostituto Giudice Sportivo Territoriale come pubblicata sul C.U. n. 110 DEL 28 APRILE 2016 A PAG. 2477.
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