COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 111 del 29 Aprile 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale N. FASC. 272/15-16/PF N. 223 DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL CALCIATORE CHIORAZZO DOMENICO, DEL PRESIDENTE CAPONE GIAMPIERTRO, DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE MANCA IVO PER VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 1 COMMA 1 CGS IN RELAZIONE ALL’ARTICOLO 39 E 43 NOIF NONCHE’ DELLA SOCIETA’, AI SENSI DELL’ARTICOLO 4 COMMA 2 E ART. 1 COMMA 5 CGS – GARA DEL 12/10/2015 TRA FCD LIONS MONS MILITUM C/ USD SOLOFRA – CAT. JUNIORES REGIONALE GIRONE D CAMPANIA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 111 del 29 Aprile 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale N. FASC. 272/15-16/PF N. 223 DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL CALCIATORE CHIORAZZO DOMENICO, DEL PRESIDENTE CAPONE GIAMPIERTRO, DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE MANCA IVO PER VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 1 COMMA 1 CGS IN RELAZIONE ALL’ARTICOLO 39 E 43 NOIF NONCHE’ DELLA SOCIETA’, AI SENSI DELL’ARTICOLO 4 COMMA 2 E ART. 1 COMMA 5 CGS – GARA DEL 12/10/2015 TRA FCD LIONS MONS MILITUM C/ USD SOLOFRA – CAT. JUNIORES REGIONALE GIRONE D CAMPANIA La Procura Federale ha deferito i prevenuti sul presupposto che il calciatore in epigrafe indicato era stato impiegato nella gara, pure in epigrafe indicata dalla società, LIONS MONS MILITUM, malgrado in quel momento non fosse tesserato. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito entrambi i prevenuti a questo Tribunale Sportivo Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le parti facevano pervenire memorie difensive protestando la loro assoluta buona fede. Il rappresentante della Procura presente in udienza prendeva atto della bontà delle ragioni difensive addotte, deduceva di aver preso atto, anche in via autonoma da una verifica presso il sistema AS400, che in realtà il calciatore Chiorazzo si era regolarmente tesserato in data 9/10/2015 con la società deferita e quindi in data antecedente alla data della gara del 12.12.2015: concludeva pertanto per il proscioglimento. Ritiene il Tribunale che i fatti oggetto del deferimento siano destituiti di fondamento alla luce degli accertamenti compiuti dalla Procura federale successivamente al deferimento. Il Tribunale Sportivo territoriale per la Campania, DELIBERA di pronunciare il proscioglimento degli incolpati.
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