COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 111 del 29 Aprile 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale N. FASC. 271/15-16/PF N. 224 DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL DIRIGENTE E PRESIDENTE CAPUANO CIRO PER VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 1 BIS COMMA 1 CGS, 10 COMMA 2 CGD, IN RELAZIONE ALL’ARTICOLO 43 NOIF NONCHE’ DELLA SOCIETA’ ASD MONTECALCIO – GARA DEL 10.10.2015 DOMENICO LUONGO C/ MONTECALCIO – CAT. GIOVANISSIMI REGIONALI

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 111 del 29 Aprile 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale N. FASC. 271/15-16/PF N. 224 DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL DIRIGENTE E PRESIDENTE CAPUANO CIRO PER VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 1 BIS COMMA 1 CGS, 10 COMMA 2 CGD, IN RELAZIONE ALL’ARTICOLO 43 NOIF NONCHE’ DELLA SOCIETA’ ASD MONTECALCIO – GARA DEL 10.10.2015 DOMENICO LUONGO C/ MONTECALCIO – CAT. GIOVANISSIMI REGIONALI La Procura Federale ha accertato che il calciatore FILAGROSSI AMBROSINO TOMMASO è stato impiegato nella gara, in epigrafe indicata dalla società Montecalcio, malgrado in quel momento non fosse tesserato. Ha anche accertato che la distinta della gara di cui sopra è stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale Capuano Ciro con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in distinta erano regolarmente tesserati. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito i prevenuti a questo Tribunale Sportivo Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le parti facevano pervenire memorie difensive protestando la loro assoluta buona fede. Nella memoria veniva sottolineato che il calciatore minorenne era ancora coperto dalla validità annuale del certificato medico per l’anno sportivo precedente. Nella riunione i rappresentanti dei deferiti ribadivano puntualmente tutte le deduzioni difensive già esposte nella memoria e chiedevano il proscioglimento od, in subordine, l’applicazione di sanzioni minime. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni ascritte: a) Nulla per il calciatore in quanto infraquattordicenne (che, peraltro, non è stato neanche deferito); b) Per il dirigente Capuano Ciro anni uno e mesi sei di inibizione; c) Per la società 1 punto di penalizzazione da scontare nel campionato 2016-17 ed € 800,00 di ammenda. Ritiene il Tribunale che i fatti oggetto del deferimento siano provati “per tabulas”, atteso che è pacifico il mancato tesseramento del calciatore e la sua partecipazione a gara nonostante tale mancato tesseramento. Nulla è stato prodotto dalla parte incolpata a proprio discarico. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all’effettivo vulnus creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il calciatore è stato impegnato in gara, con grave nocumento non solo (e non tanto) della regolarità della stessa, ma mettendo in grave pericolo l’incolumità fisica del giovane atleta, impegnato in una gara agonistica in mancanza del certificato di idoneità sportiva. Le sanzioni vanno quindi fissate come da dispositivo in relazione agli addebiti. P.Q.M. Il Tribunale Sportivo territoriale per la Campania, DELIBERA di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare al dirigente Capuano Ciro l’inibizione per un mese ed alla società ASD MONTECALCIO l’ammenda di € 200,00 (duecento/00). Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della comunicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.
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