COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 111 del 29 Aprile 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale N. FASC. 267/15-16/PF N. 225 DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE – Per la trattazione del procedimento disciplinare promosso dalla Procura Federale della F.I.G.C. n. 6439/3803pf15-16/AA/gb del 28/12/2015 a carico di: DEFERITI 1. FRANGIOSA ANTONIO PRESIDENTE 2. CONTE ANTONIO CALCIATORE 3. MORTARUOLO GAETANO DIR. ACCOMPAGNATORE 4. PONTE 98

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 111 del 29 Aprile 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale N. FASC. 267/15-16/PF N. 225 DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE - Per la trattazione del procedimento disciplinare promosso dalla Procura Federale della F.I.G.C. n. 6439/3803pf15-16/AA/gb del 28/12/2015 a carico di: DEFERITI 1. FRANGIOSA ANTONIO PRESIDENTE 2. CONTE ANTONIO CALCIATORE 3. MORTARUOLO GAETANO DIR. ACCOMPAGNATORE 4. PONTE 98 La Procura Federale ha accertato che il calciatore Conte Antonio, è stato impiegato dalla società ASD Club Ponte 98 in Torrecuso (BN) nella gara del 12/10/2015 contro la ASD Pol. Vitulano, del Campionato Regionale Allievi, malgrado in quel momento non fosse tesserato e ciò senza essersi sottoposto agli accertamenti medici e senza essersi dotato di copertura assicurativa. Ha anche accertato che la distinta della gara è stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale Mortaruolo Gaetano, con la dichiarazione che il calciatore indicato in distinta era regolarmente tesserato. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito i prevenuti a questo Tribunale Sportivo Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La società ASD Club Ponte 98 non faceva pervenire memorie. Nella riunione odierna, nessuno dei deferiti è comparso. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni ascritte: b) Per il calciatore summenzionato tre giornate di squalifica; c) Per il Presidente FRANGIOSA ANTONUO un anno e sei mesi di inibizione; d) Per il dirigente accompagnatore MORTARUOLO GAETANO, anni uno e mesi sei di inibizione; e) Per la società 1 punti di penalizzazione ed € 1.000 di ammenda. Il Tribunale, valutati gli atti, nonché tenuto conto della precedente richiesta della Procura federale, per un caso analogo a quello in esame, formulata nella riunione del 17/3/2016, ritiene che i fatti oggetto del deferimento siano provati “per tabulas”, atteso che è pacifico il mancato tesseramento del calciatore e la sua partecipazione alla gara nonostante il mancato tesseramento. Nulla è stato prodotto dalla parte incolpata a proprio discarico. Ciò non di meno, le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all’effettivo vulnus creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il calciatore è stato impegnato in gara, con grave nocumento non solo (e non tanto) della regolarità della stessa, ma mettendo in grave pericolo l’incolumità fisica dei giovani atleti, impegnati in gara, in mancanza del certificato di idoneità sportiva. Le sanzioni vanno quindi fissate come da dispositivo in relazione agli addebiti. P.Q.M. Il Tribunale Sportivo Territoriale per la Campania, DELIBERA di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: - al calciatore CONTE ANTONIO: tre giornate di squalifica - al Presidente FRANGIOSA ANTONIO e al dirigente accompagnatore ufficiale MORTARUOLO GAETANO: l’inibizione per un mese - alla società ASD Club PONTE 98: l’ammenda di € 200,00 (duecento/00). Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della comunicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.
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