COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 111 del 29 Aprile 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 98 . DELIBERA C.S.A.T. – Proc. 129 – 2015/16 – Carbonara / La Nuova Vapor Domicella – Campionato 2^ ctg – 28/02/2016

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 111 del 29 Aprile 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 98 . DELIBERA C.S.A.T. – Proc. 129 – 2015/16 – Carbonara / La Nuova Vapor Domicella – Campionato 2^ ctg – 28/02/2016 Con reclamo tempestivamente proposto, la soc. Nuova Vapor Domicella chiede la riforma della decisione del GST pubblicata sul C.U. 82 del 3/3/2016 con la quale è stata inflitta: - Al calciatore LAURI Alessandro la sanzione della squalifica sino al 27/2/2017 perché “attingeva il ddg con uno sputo al petto, alla notifica del provvedimento di esplulsione tentava di aggredire il d.d.g. senza riuscirvi”; - Al dirigente LAURINO Antonio la sanzione della inibizione a svolgere ogni attività fino al 27/6/2016 perché “entrava indebitamente sul terreno di gioco tentando di aggredire il d.d.g. senza riuscirvi”; - Al tesserato AUTIERO Giuseppe la sanzione della inibizione a svolgere ogni attività fino al 27/6/2016 perché “entrava indebitamente. A sostegno dell’impugnazione parte reclamante allega una diversa ricostruzione del fatto (asseritamente corroborata da tre dichiarazioni rese da soggetti terzi sotto forma di dichiarazione sostitutiva ex dpr 445/2000, depositate all’odierna udienza), secondo le quali il calciatore LAURI avrebbe protestato perché, a seguito di un contrasto aereo con un calciatore avversario, era stato attinto da un colpo all’altezza della bocca che gli aveva provocato una ferita lacero contusa al labbro. A seguito di tale episodio di gara, il ddg non sono non aveva ravvisato il fallo a favore della squadra La Nuova Vapor Domicella, ma aveva fermato il gioco segnalando il fallo dello stesso Lauri. Questi, onde mostrare al ddg le conseguenze del contatto con l’avversario, gli avrebbe mostrato il labbro sanguinante e si sarebbe successivamente liberato dei residui ematici sputando in terra. All’udienza odierna sono stati ascoltati il Presidente della società ricorrente,Sig.NAPPI Carmine ed assistito dal suo legale, avv. Massimiliano Siniscalchi. Osserva il Collegio che il reclamo non può essere accolto: il corposo carteggio agli atti, che include anche un supplemento al referto arbitrale, la dichiarazione resa dal ddg dinanzi al GST ed il rapporto dei Commissari di campo, conferma che i fatti ebbero a svolgersi in maniera conforme a come descritti nel referto del d.d.g. sostanzialmente fatto proprio dal GST. Ai sensi degli artt. 29, comma 6, lettera a) e dell’art. 44, capo 1.1 e 1.2, del Codice di Giustizia sportiva, le decisioni del GST vanno assunte sui documenti ufficiali: l'efficacia probatoria privilegiata di cui gode il referto arbitrale, simile, per certi aspetti, al valore probatorio riservato dall'art.2700 c.c. agli atti pubblici, costituisce del resto principio fondamentale del diritto sportivo, sostenuto da giurisprudenza granitica: la valenza di fonte privilegiata di prova che l’articolo 35 del Codice di Giustizia Sportiva attribuisce al referto dell’arbitro pone, infatti, tassative limitazioni alla possibilità di fornire prova contraria rispetto a quanto descritto negli atti ufficiali di gara. In tale quadro regolamentare non sono ammesse né prove orali, il cui grado di attendibilità presta il fianco a facili critiche, né prove documentali di qualsivoglia genere, salvo i casi espressamente previsti dal CGS. P.Q.M. La Corte d’Appello Federale Territoriale delibera di respingere il reclamo. Dispone l’addebito della tassa reclamo, non versata, sul conto della reclamante.
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