F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 073/TFN del 28 Aprile 2016 (194) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MAURIZIO CIARAMITARO (calciatore tesserato per la Società Trapani Calcio Srl), Società TRAPANI CALCIO Srl – (nota n. 10294/824 pf15-16 SP/SS/blp del 29.3.2016).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 073/TFN del 28 Aprile 2016 (194) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MAURIZIO CIARAMITARO (calciatore tesserato per la Società Trapani Calcio Srl), Società TRAPANI CALCIO Srl - (nota n. 10294/824 pf15-16 SP/SS/blp del 29.3.2016). Il deferimento La Procura Federale della F.I.G.C., con la suindicata nota del 29 marzo 2016, ha deferito dinanzi a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare: 1) Ciaramitaro Maurizio, (calciatore tesserato della Società Trapani Calcio Srl), per rispondere: della violazione di cui agli artt. 1bis, comma 1, e 5 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (CGS), per avere, con le dichiarazioni rilasciate sul proprio profilo Facebook e riportate da numerosi organi d'informazione (meglio sotto indicate), offeso e leso gravemente la reputazione e l'onorabilità dell'Arbitro della gara Trapani-Cagliari del 5.3.2016, Sig. Pasqua, e, con le stesse dichiarazioni sopra richiamate, avere leso i principi di lealtà, correttezza e probità, augurando al predetto direttore di gara un grave male di natura fisica a mezzo di dichiarazioni pubbliche; 2) la Società Trapani Calcio Srl, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi degli artt. 4 comma 2 e 5 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per la violazione ascritta al proprio tesserato Sig. Ciaramitaro Maurizio. Svolgimento del procedimento. Nel merito, va osservato che con la suindicata nota del 29 marzo 2016 la Procura Federale della F.I.G.C. ha deferito dinanzi a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, il Sig. Ciaramitaro Maurizio (calciatore tesserato della Società Trapani Calcio Srl), in quanto, dopo la gara Trapani-Cagliari del 5.3.2016, terminata con il risultato di parità, il medesimo calciatore aveva pubblicato sul proprio profilo Facebook il seguente commento: “Pasqua chista è a secunnaaaaa ca ci cummini...ti scuppiassi u cirivieddu”. Questa frase era stata ripresa nella stessa giornata dal sito telematico della Gazzetta dello Sport (www.gazzanet.gazzetta.it) del 5.3.2016 che aveva dato rilievo alla circostanza con il titolo “Ciaramitaro Shock “Pasqua, ti dovrebbe scoppiare il cervello” e aveva pubblicato la foto dell'account del calciatore e la frase tratta dal suo profilo con la traduzione “Pasqua questa è la seconda che ci combini. Ti dovrebbe scoppiare il cervello”. Veniva però anche segnalato dallo stesso giornale che tale frase era stata cancellata dal Ciaramitaro nella stessa serata. La vicenda aveva avuto un seguito, in quanto il quotidiano “Tuttosport” del 6.3.2016 aveva pubblicato un articolo dal titolo “Ciaramitaro shock “Pasqua, ti deve scoppiare il cervello”, in cui si dava atto della frase pubblicata sul profilo Facebook del Ciaramitaro. Lo stesso giornale aveva pubblicato tuttavia il giorno dopo un articolo dal titolo “Ciaramitaro. Uno sfogo in siciliano”, in cui venivano riportate le precisazioni fatte dal calciatore, che venivano in gran parte tratte dallo stesso profilo Facebook del Ciaramitaro che alle ore 9,15 del 7 marzo 2016 aveva scritto testualmente: “Ditemi Voi quando in Siciliano dire (che ti scoppiassi a mirudda o u cirivieddu) è diventata una frase shock come se io volessi augurare la morte. I primi a sbagliare siamo noi ieri, siccome avevamo tutti mal di testa gli ho semplicemente augurato la stessa cosa a lui (non credo sia scioccante augurare un mal di testa). Mi spiace solo che certa gente invece di scrivere della partita abbia pensato di dare peso ad una frase in siciliano. Poi diventa tutto più cattivo, tradurre una frase totalmente in siciliano in italiano (che cambia totalmente il significato), solo per farmi apparire quello che non sono. Da oggi prometto che non scriverò mai più niente, visto che c'è gente che vive di queste cose, mi scuso se qualcuno si possa aver sentito toccato”. Le indagini eseguite dalla Procura Federale consentivano di acquisire la copia degli articoli pubblicati dai suddetti giornali e il foglio di censimento della Società Trapani Calcio Srl. Quindi veniva spedita la prevista comunicazione di conclusione delle indagini sia nei confronti del Ciaramitaro sia nei confronti della Società Trapani Calcio Srl per i fatti come sopra loro addebitati. Su espressa richiesta dell'Avv. Longo, nominato difensore di fiducia del Ciaramitaro, si procedeva in data 14 marzo 2016 all'audizione del predetto calciatore, il quale rendeva una dichiarazione difensiva. In data 15 marzo 2016 la Società Trapani Calcio Srl depositava una memoria difensiva, con la quale si contestava la configurabilità di un'ipotesi di responsabilità oggettiva in capo alla medesima Società, in considerazione dell'esistenza di un regolamento interno portante la data del 1 luglio 2015 e valido per tutto il campionato 2015-2016, contenente una serie di norme che dovevano essere osservate da tutti i tesserati, ivi compresa la norma di cui all'art. 12 che prescriveva alcune regole di comportamento per i casi di social network. La Procura Federale riteneva comunque che tale memoria fosse inammissibile, in quanto depositata oltre il termine (l'avviso di conclusione delle indagini era stato infatti comunicato alla Società in data 9.3.2016) e formalizzava quindi il predetto atto di deferimento. In data 26.04.2016 perveniva alla Segreteria di questo Tribunale un’ulteriore memoria difensiva della Società Trapani Calcio Srl, nella quale si esplicitavano le ragioni a sostegno della tesi della totale estraneità della Società rispetto alla condotta addebitata al Ciaramitaro, in assenza di ogni connessione con il rapporto organico derivante dal tesseramento, e si chiedeva il proscioglimento della stessa Società o in subordine l'applicazione della sanzione minima prevista dall'art. 18 comma 1 CGS, tenuto anche conto del fatto che la Società aveva comunque adottato un regolamento interno che poteva fungere da attenuante rispetto al fatto contestato. Fissata l’udienza dinnanzi a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare per la data odierna, il rappresentante della Procura Federale ha chiesto di affermarsi la responsabilità disciplinare di entrambi i soggetti deferiti, con l’irrogazione delle seguenti sanzioni: squalifica di mesi 2 (due) e ammenda di € 20.000,00 (Euro ventimila/00) per il giocatore Ciaramitaro, e ammenda di € 20.000,00 (Euro ventimila/00) per la Società Trapani Calcio Srl. Sono anche comparsi i difensori delle parti deferite che hanno chiesto il proscioglimento dei loro assistiti o in subordine l’irrogazione della sola ammenda nel minimo assoluto. Motivi della decisione Ciò premesso, si osserva che la documentazione acquisita in atti offre ampia e convincente dimostrazione dell'addebito mosso dalla Procura Federale, in quanto dagli atti acquisiti risulta con assoluta certezza che il calciatore Ciaramitaro ha postato in data 5.3.2016 sul proprio profilo Facebook la frase sopra riportata ai danni del Sig. Pasqua, Arbitro della gara Trapani-Cagliari, conclusasi poco prima con il risultato di parità. Il significato di quella frase è inequivocabile; il Ciaramitaro, chiaramente deluso dal risultato della partita, ha pubblicato un commento negativo dell'operato dell'Arbitro, all'indirizzo del quale ha anche lanciato una sorta di maledizione, correttamente tradotta dal giornalista del sito telematico della Gazzetta dello Sport (“ti dovrebbe scoppiare il cervello”), e che è l'equivalente della frase “ti dovrebbe esplodere il cervello”. L'intento del Ciaramitaro era chiaramente quello di spedire all'Arbitro Pasqua un augurio di conseguenze negative e dolorose per la sua persona, come appunto quella di fargli “scoppiare” o “esplodere” il cervello, e così procurare la morte del soggetto. Del resto, lo stesso calciatore si è reso poi conto di avere ecceduto, quando ha letto il commento fatto dal giornalista sul sito telematico della Gazzetta dello Sport, e ha provveduto nella stessa serata del 5.3.2016 a cancellare la frase in questione. Senonché la stessa frase è stata pubblicata dal quotidiano Tuttosport del 6.3.2016 e il Ciaramitaro è stato così costretto a fare il giorno dopo una sorta di precisazione sulla sua bacheca di Facebook, ripresa dallo stesso giornale, in cui ha cercato di ridurre la portata della sua imprecazione a un semplice “augurio di mal di testa”, escludendo comunque di avere inteso augurare la morte dell'Arbitro. In questo senso è stata anche svolta la linea difensiva del Ciaramitaro durante la sua audizione del 14 marzo 2016, sostenendo, contrariamente al vero, che si era trattato di “una espressione di tipo ironica e goliardica”, contestando la traduzione italiana che era stata fatta di quella frase e affermando che egli si era comunque affrettato a porgere le sue scuse all'arbitro attraverso lo stesso sito Facebook. É invece evidente che il Ciaramitaro non si è scusato con il Sig. Pasqua per la frase postata il 5 marzo 2015, ma si è semplicemente limitato a fare una precisazione nel tentativo di ridurre la portata della sua imprecazione, il cui significato letterale non è quello che l'incolpato ha cercato di accreditare, ma è, come dianzi specificato, quello di augurare a un soggetto un danno come l'esplosione del cervello. Come è stato notato dalla Procura Federale, il Ciaramitaro peraltro si è limitato alla suddetta precisazione e non ha mai effettuato una smentita o una rettifica ai sensi dell'art. 8 della legge sulla stampa n. 47/1948. Tale condotta del Ciaramitaro integra la violazione disciplinare contestatagli, in quanto postare la frase in questione sulla bacheca di Facebook costituisce violazione del divieto sancito dall'art. 5 comma 1 CGS di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione, nel caso di specie, del Sig. Pasqua Arbitro della gara Trapani-Cagliari del 5.3.2016. Il carattere di pubblicità, infatti, sussiste quando la comunicazione sia destinata ad essere conosciuta o possa essere conosciuta da più persone come previsto dall’art. 5, comma 4 CGS. Tale presupposto si è certamente verificato con la pubblicazione del post contenente la frase contestata sul profilo Facebook del deferito, certamente accessibile ad un pluralità di persone. Ne consegue che anche la Società Trapani Calcio Srl deve essere dichiarata responsabile ai sensi dell'art. 5 comma 2 CGS. In questo senso non può trovare accoglimento la linea difensiva prospettata dalla Società, in quanto la condotta del Ciaramitaro non è certamente assimilabile a quelle ipotesi in cui si versa nell'ambito di vicende del tutto personali che escludono quel nesso funzionale che porta alla configurabilità della fattispecie prevista dall'art. 5 comma 2 CGS. A nulla inoltre vale il regolamento interno approvato dalla stessa Società il 1 luglio 2015 che regola esclusivamente i rapporti interni con tutti i propri dipendenti, ma che non può essere opposto all'esterno in questa sede. Va peraltro dato atto che, da parte della Società, non vi è stata alcuna pubblica dissociazione dal messaggio del Ciaramitaro. In merito alle sanzioni, vista la richiesta della Procura Federale e considerati i criteri stabiliti dal comma 6 dell'art. 5 CGS, accertate le responsabilità come da deferimento e nel contraddittorio delle parti, si ritengono congrue quelle di seguito indicate P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento, infligge le seguenti sanzioni: - squalifica di 2 (due) giornate da scontarsi in gare ufficiali e ammenda di € 12.000,00 (Euro dodicimila/00) nei confronti di Ciaramitaro Maurizio; - ammenda di € 12.000,00 (Euro dodicimila/00) nei confronti della Società Trapani Calcio Srl.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it