F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 074/TFN del 02 Maggio 2016 (130) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MORIS CARROZZIERI (all’epoca dei fatti non tesserato per la società ASD ARL Città Di Giulianova 1924, ma nel cui interesse svolgeva l’attività) e la SOCIETA’ ASD ARL CITTA’ DI GIULIANOVA 1924. – (nota n.7951/338pf15-16/GT/dl del 8.2.2016).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 074/TFN del 02 Maggio 2016
(130) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MORIS CARROZZIERI (all’epoca dei fatti non tesserato per la società ASD ARL Città Di Giulianova 1924, ma nel cui interesse svolgeva l’attività) e la SOCIETA’ ASD ARL CITTA’ DI GIULIANOVA 1924. - (nota n.7951/338pf15-16/GT/dl del 8.2.2016).
Con provvedimento dell’8 febbraio 2016, il Procuratore Federale deferiva a questo Tribunale Federale Nazionale Sez. Disciplinare: 1) Il Signor Moris Carrozzieri, all’epoca dei fatti non tesserato per la Società A.S.D. ARL Città di Giulianova 1924, ma nel cui interesse, ai sensi dell’art. 1 bis comma 5 del C.G.S., svolgeva l’attività, per rispondere della violazione degli artt. 1 bis comma 1 e 3 comma 1 del C.G.S., per aver favorito, e comunque non ostacolato, il compimento, da parte di alcuni esponenti della tifoseria locale, di più azioni dirette ad intimidire e minacciare il calciatore della Società A.S.D. ARL Città di Giulianova 1924, Sig. Rossetti Vittorio, con la conseguenza che, a seguito di tali condotte, si determinava l’allontanamento dalla squadra del tesserato e la risoluzione del relativo contratto economico, nonché la lesione della sua dignità professionale e personale. 2) La Società A.S.D. ARL Città di Giulianova 1924, per rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2 del C.G.S., per le violazioni ascritte al Signor Carrozzieri il quale, come sopra detto, svolgeva attività nell’interesse della Società A.S.D. ARL Città di Giulianova 1924, ai sensi dell’art. 1 bis comma 5 del C.G.S. Nei termini assegnati nell’atto di comunicazione degli addebiti, il Signor Moris Carrozzieri presentava una memoria difensiva, con la quale il deferito respingeva ogni addebito, eccepiva l’assoluta infondatezza del deferimento e affermava la sua estraneità ai fatti oggetto della contestazione. Egli dichiarava di essere venuto a conoscenza del fatto soltanto in un momento successivo all’incontro. Eccepiva, inoltre, la mancanza di nesso di causalità tra l’episodio oggetto del deferimento e la rescissione (rectius risoluzione) del contratto tra il Rossetti e la Società. Affermava il Carrozzieri che non l’episodio discusso, bensì un reiterato comportamento antiregolamentare posto in essere dal calciatore e i diversi provvedimenti disciplinari a suo carico determinavano la risoluzione del contratto con la A.S.D. ARL Città di Giulianova 1924. Il deferito, pertanto, chiedeva in via principale il proscioglimento; in via subordinata la riduzione della sanzione ai minimi edittali previsti dalla normativa Federale o la valutazione della possibilità di addivenire ad un patteggiamento. 2 All’odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha richiesto l’applicazione delle seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Moris Carrozzieri dodici mesi di inibizione; nei confronti della Società A.S.D. ARL Città di Giulianova 1924 3.000 euro di ammenda. Nessuno è comparso per i deferiti. Il Tribunale Federale Nazionale Sez. Disciplinare, esaminati gli atti, rileva quanto segue: dagli atti del procedimento disciplinare n. 338 pf 15-16, avente ad oggetto: “Accertamenti in merito a circostanze, riportate da Organi di Stampa in data 9.10.2015, relative ad un’irruzione da parte di alcuni tifosi nell’albergo in cui alloggiava la Società Società A.S.D. ARL Città di Giulianova 1924 all’indomani della gara Folgore Veregra – Giulianova (Serie D, Girone F) del 4.10.2015 terminata 2-0 (Senza Protocollo Notizia Stampa del 9.10.2015)”, dalle indagini svolte, dalle deposizioni rese e dalla documentazione acquisita, non è stato possibile provare e di conseguenza ritenere, oltre ogni ragionevole dubbio, che il Signor Moris Carrozzieri abbia favorito, e comunque non ostacolato, il compimento, da parte di alcuni esponenti della tifoseria locale, di più azioni dirette a intimidire e minacciare il calciatore della società, Sig. Rossetti Vittorio. Quest’ultimo nell’audizione resa nel corso delle indagini svolte dalla Procura Federale, riferisce di non avere la certezza che il Carrozzieri abbia o meno spinto i tifosi a compiere tale azione. Alla luce di quanto sopra detto, non si ravvisano pertanto elementi idonei a configurare un comportamento antiregolamentare a carico dei deferiti. P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale Sez. Disciplinare, respinge il deferimento proposto nei confronti del Signor Moris Carrozzieri e della Società A.S.D. ARL Città di Giulianova 1924 e proscioglie i deferiti da ogni addebito.
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