COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°53 del 05/05/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. ATESSA MARIO TANO AVVERSO LE SANZIONI ADOTTATE DAL GIUDICE SPORTIVO IN MERITO ALLA GARA SPAL LANCIANO / ATESSA MARIO TANO, DISPUTATA IL 13.3.2016 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA GIRONE “B”(C.U. N°43 del 17.3.16 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N°53 del 05/05/2016
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. ATESSA MARIO TANO AVVERSO LE SANZIONI ADOTTATE DAL GIUDICE SPORTIVO IN MERITO ALLA GARA SPAL LANCIANO / ATESSA MARIO TANO, DISPUTATA IL 13.3.2016 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA GIRONE “B”(C.U. N°43 del 17.3.16 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).
Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. Atessa Mario Tano ha impugnato i provvedimenti adottati dal G.S. con la seguenti motivazioni: “AMMENDA Euro 700,00: Perché a fine gara proprio sostenitore entrava arbitrariamente sul terreno di gioco ed aggrediva verbalmente e fisicamente il direttore di gara, colpendolo con uno schiaffo e contemporaneamente spingeva la custode del campo, che nel frattempo si era frapposta tra i due all'interno dello spogliatoio. Nella circostanza, l'arbitro cadeva a terra battendo il capo contro il pavimento, con lieve dolore.
Lo stesso, quindi si recava presso il pronto soccorso del nosocomio di Vasto per gli accertamenti del caso.
INIBIZIONE DIRIGENTE DEL SINDACO LUIGI A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 30/ 6/2016: Perché, in qualità di assistente di parte, per protestare contro una decisione arbitrale, entrava sul terreno di gioco e ingiuriava il direttore di gara, minacciandolo sia verbalmente, sia con l'uso della bandierina.
SQUALIFICA CALCIATORE MAINELLA SAMUELE FINO AL 30/ 6/2016: Perché a fine gara assumeva comportamento ingiurioso e minaccioso nei confronti dell'arbitro, entrando all'interno del suo spogliatoio ed afferrandolo per la maglia, mentre questi era a terra per una precedente aggressione da parte di un sostenitore della propria squadra. Lo stesso veniva allontanato di forza da un giocatore della squadra avversaria”.
Ha dedotto l’appellante la parziale insussistenza dei fatti addebitati alla società e ai propri tesserati ed ha concluso per la riduzione delle sanzioni adottate dal G.S., richiesta confermata in sede di audizione dinanzi a questa Corte.
L’arbitro della gara, in sede di supplemento, ha confermato gli originari riferimenti, precisando, tuttavia, per quanto attiene all’episodio dell’aggressione subita all’interno dello spogliatoio, di essere caduto a terra perché gli veniva addosso la custode del campo, spinta a sua volta da un sostenitore non identificato entrato arbitrariamente nel recinto di gioco.
Osserva la Corte che la sola sanzione dell’ammenda inflitta alla società Atessa Mario Tano può essere lievemente ridotta, non essendo i fatti contestati particolarmente gravi. Le altre sanzioni appaiono, invece, congrue ed adeguate rispetto alle violazioni commesse dai tesserati.
Per questi motivi, la Corte Sportiva Territoriale d’Appello,
DELIBERA
di ridurre l’ammenda inflitta alla società A.S.D. Atessa Mario Tano a € 400,00, confermando nel resto le impugnate decisioni. Dispone accreditarsi la tassa versata, ove addebitata.
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