F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 079/CSA del 18 Febbraio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 122/CSA del 05 Maggio 2016 e su www.figc.it 5. RICORSO CALC. ITALIANO LUCA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA ASTREA/POL. CALCIO BUDONI DEL 31.1.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 95 del 3.2.2016)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 079/CSA del 18 Febbraio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 122/CSA del 05 Maggio 2016 e su www.figc.it
5. RICORSO CALC. ITALIANO LUCA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA ASTREA/POL. CALCIO BUDONI DEL 31.1.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 95 del 3.2.2016)
Il calciatore Italiano Luca impugna la sanzione indicata in epigrafe, inflitta in relazione alla gara del Campionato di Serie D2015/2016, Girone G, Astrea/Budoni, disputata il 31.1.2016. Il ricorrente sostiene di non avere colpito il calciatore avversario con un manata sul volto, “ma nella concitazione del momento lo ha allontanato poggiandogli solamente le mani sul petto”. Pertanto, a suo dire, la squalifica dovrebbe essere ridotta “in misura equamente rapportata all’effettiva gravità dei fatti in esame”. 6 Il ricorso non è fondato. Il rapporto arbitrale descrive analiticamente le circostanze di fatto alla base del provvedimento sanzionatorio: “al 29’ del 2° T Italiano luca, n° 19 della Società Astrea Calcio e Tricoli Paolo n° 6 della Società Budoni Calcio [erano espulsi] in quanto in seguito ad un fallo di gioco commesso da un calciatore del Budoni regolarmente sanzionato numerosi calciatori di entrambe le squadre si affrontavano verbalmente e in tale occasione il Sig. Italiano dava una manata sul volto del sig. Tricoli e questi rispondeva con tre violente spinte sul petto”. Alla luce di questi dati, la sanzione applicata al calciatore Italiano corrisponde pienamente alla entità dei fatti accertati. Né emergono particolari ragioni per rideterminarne la misura. In definitiva, quindi, il ricorso va respinto. Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Italiano Luca. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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