COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 156 DEL 4 MAGGIO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n.69 della Società POL. BIGSPORT CROTONE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.30 S.G.S. del 28.1.2016 (inibizione del dirigente MARTINO Domenico fino al 27.01.2021 con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria dellaF.I.G.C., inibizione del dirigente DE ROSE Biagio fino al 27.01.2021, inibizione del massaggiatore ERRICO Luigi G.Battista fino al 27.01.2021, squalifica dei calciatori IULIANO Leonardo, SINOPOLI Armando, DOLCE Salvatore, MIRABELLI Daniel R., PULLO Francesco, APRIGLIANO Francesco, BUONACCORSI Armando e INNARO Giuseppe fino al 27.01.2021). E RECLAMO n.70 del Sig.MIRABELLI Daniel Raffaele (tesserato della Società Pol. Bigsport Crotone) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.30 S.G.S. del 28.1.2016 (squalifica fino al 27.01.2021).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 156 DEL 4 MAGGIO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n.69 della Società POL. BIGSPORT CROTONE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.30 S.G.S. del 28.1.2016 (inibizione del dirigente MARTINO Domenico fino al 27.01.2021 con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria dellaF.I.G.C., inibizione del dirigente DE ROSE Biagio fino al 27.01.2021, inibizione del massaggiatore ERRICO Luigi G.Battista fino al 27.01.2021, squalifica dei calciatori IULIANO Leonardo, SINOPOLI Armando, DOLCE Salvatore, MIRABELLI Daniel R., PULLO Francesco, APRIGLIANO Francesco, BUONACCORSI Armando e INNARO Giuseppe fino al 27.01.2021). E RECLAMO n.70 del Sig.MIRABELLI Daniel Raffaele (tesserato della Società Pol. Bigsport Crotone) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.30 S.G.S. del 28.1.2016 (squalifica fino al 27.01.2021). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il legale ed il Presidente della Società reclamante Pol. Bigsport Crotone; sentito il legale del reclamante Mirabelli Daniel Raffaele; RILEVATO Nella seduta del 22 febbraio 2016 in via preliminare, per evidenti ragioni di connessione oggettiva, la Corte Sportiva di Appello Territoriale disponeva la riunione dei due reclami in epigrafe. Con delibera pubblicata sul C.U. nr.116 del 24.2.2016, preso atto della particolare gravità delle affermazioni e dell’allegata documentazione, contenuta nei citati reclami, decideva di sospendere il giudizio e rimetteva gli atti alla Procura Federale per gli accertamenti di competenza. La Procura esperiva le necessarie indagini relative alle circostanze oggetto dei reclami, in particolare a quelle inerenti le responsabilità per l’aggressione subita dall’arbitro della gara Bigsport Crotone – Forza Ragazzi Schiavonea del 22.1.2016, signor Eliseo Chiarelli, e rimetteva le risultanze delle stesse a questa Corte Sportiva di Appello. Nel rapporto a propria firma redatto al termine della citata gara l’arbitro assumeva di essere stato selvaggiamente aggredito da calciatori e tesserati della Bigsport Crotone, affermava di essere stato spinto a terra e poi colpito violentemente e ripetutamente con calci da un consistente numero di calciatori e dirigenti, riportati in epigrafe, che venivano sanzionati dal giudice di primo grado. I reclamanti assumevano al contrario di non essersi resi protagonisti degli atti a loro imputati e paventavano che l’arbitro avesse redatto il rapporto di gara su suggerimento di terze persone, pur essendo certo della non veridicità di quanto affermato. Le indagini effettuate dalla Procura Federale, che si sono articolate in un corposo numero di audizioni ai protagonisti della vicenda, hanno evidenziato in sostanza che, quanto affermato dai ricorrenti, o almeno dalla stragrande maggioranza degli stessi, corrisponde al vero. In particolare l’arbitro della gara, signor Chiarelli Eliseo, nel corso dell’audizione davanti al Collaboratore della Procura Federale ha testualmente affermato che, a fine gara, il sig. Domenico Martino lo ha minacciato e subito dopo il calciatore Simone Iannice gli ha stretto il collo con due mani tirandolo giù ed una volta a terra il calciatore Salvatore Satiro lo ha colpito con calci alla schiena. Ha dichiarato inoltre di essere sicuro di tale identificazione in quanto conosce personalmente il Martino ed i due calciatori li ha identificati con il numero di maglia ed i tesserini. Ha concluso affermando che il resto dei calciatori della Bigsport Crotone non lo hanno colpito ma non lo hanno neanche soccorso con la sola esclusione dell’allenatore Candido Grotteria che lo ha aiutato a rialzarsi e lo ha accompagnato negli spogliatoi. All’esito dell’audizione l’arbitro ha depositato copia di una lettera, in cui chiarisce di aver agito in perfetta buona fede, e nuovo supplemento di rapporto che ricalca il tenore delle dichiarazioni rese alla Procura e chiarisce che ad aggredirlo, colpendolo alla schiena, sono stati esclusivamente i due calciatori Simone Iannice e Salvatore Satiro. In base alle sopracitate risultanze istruttorie, con le quali, per come correttamente riportato dal Collaboratore della Procura Federale, questo Collegio deve confrontarsi - seppur in presenza di alcune zone d’ombra nella deposizioni dell’arbitro - si ritiene che i ricorsi vadano totalmente accolti in merito alle posizioni di tutti gli incolpati, compresa la società Bigsport Crotone, con l’eccezione di quella del dirigente Martino Domenico la cui istanza va solo parzialmente accolta. Al Martino deve essere infatti attribuito esclusivamente un comportamento gravemente minaccioso e offensivo, tale da aver istigato i due calciatori citati ad aggredire l’arbitro. In merito da ultimo ai tesserati Salvatore Satiro e Simone Iannice che vengono dall’arbitro accusati, nell’audizione e nel nuovo rapporto di gara, di ripetuti atti di violenza, non essendo state le relative posizioni sottoposte al vaglio del giudice di primo grado, in quanto i loro nominativi non comparivano ad alcun titolo di colpa nel primo referto, rimanda gli atti al citato giudice di prime cure per quanto di competenza. P.Q.M. in accoglimento dei reclami annulla: - l’inibizione irrogata ai dirigenti DE ROSE Biagio ed ERRICO G. Battista; - le squalifiche irrogate ai calciatori IULIANO Leonardo, SINOPOLI Armando, DOLCE Salvatore, MIRABELLI Daniele R., PULLO Francesco, APRIGLIANO Francesco, BUONACCORSI Armando e INNARO Giuseppe; In parziale accoglimento del reclamo della società Pol. Bigsport Crotone riduce l’inibizione al dirigente MARTINO Domenico al 30 APRILE 2016; rimette gli atti alla segreteria del C.R. Calabria Settore Giovanile e Scolastico per quanto di competenza in merito all’eventuale assegnazione per la s.s. 2016/2017 al campionato di spettanza. Dispone accreditarsi la tassa sul conto della società Bigsport Crotone e restituirsi la tassa versata al reclamante Mirabelli Daniel Raffaele. trasmette gli atti al giudice di primo grado per la valutazione delle responsabilità dei calciatori IANNICE Simone e SATIRO Salvatore. Dispone, inoltre, l’invio degli atti alla Procura Arbitrale per quanto di competenza con riferimento al comportamento del proprio associato.
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