COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 156 DEL 4 MAGGIO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n.118 del Sig. BARBA Vito (Tess. della Società A.S.D. Filogaso) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.143 del 14.4.2016 (inibizione fino al 31.12.2016).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 156 DEL 4 MAGGIO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n.118 del Sig. BARBA Vito (Tess. della Società A.S.D. Filogaso) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.143 del 14.4.2016 (inibizione fino al 31.12.2016). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA Il reclamante impugna la decisione del giudice sportivo che lo ha sanzionato per aver tenuto un comportamento offensivo e minaccioso, e per aver spintonato più volte con le mani all’altezza del torace uno degli assistenti arbitrali. Il Barba ammette di aver protestato con l’assistente arbitrale per la direzione di gioco ma nega decisamente di aver spintonato o minacciato lo stesso. Argomenta tale assunto alla luce del fatto che un tale suo comportamento non avrebbe avuto senso in quanto tenuto proprio nel momento in cui la sua squadra aveva conseguito la permanenza in categoria (rete del 3 a 2 per il Filogaso realizzata al 90’). Il rapporto dell’assistente arbitrale, a cui rimanda l’arbitro nel suo referto, non può essere posto in dubbio in quanto riferisce i fatti in maniera puntuale e circostanziata. Anche la sanzione appare congrua ed adeguata ai fatti contestati. Ritiene difatti questa Collegio che proprio il momento in cui il comportamento è stato posto in essere (realizzazione di una rete decisiva della propria squadra) rende maggiormente biasimevole lo stesso. Il reclamo è da rigettare. P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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